La Commissione europea ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2396 del 29 ottobre 2026, che ordina alle autorità doganali degli Stati membri di sottoporre a registrazione obbligatoria le importazioni di alcuni tipi di cavi di acciaio originari della Repubblica dell’India, del Regno di Thailandia e della Repubblica di Turchia.
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Cavi di acciaio da India, Thailandia e Turchia: la Commissione UE impone la registrazione doganale per possibile applicazione retroattiva dei dazi antidumping
La Commissione europea ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2396 del 29 ottobre 2026, che ordina alle autorità doganali degli Stati membri di sottoporre a registrazione obbligatoria le importazioni di alcuni tipi di cavi di acciaio originari della Repubblica dell’India, del Regno di Thailandia e della Repubblica di Turchia.
Il provvedimento, entrato in vigore il 31 ottobre 2026 (giorno successivo alla pubblicazione), ha lo scopo di consentire la riscossione retroattiva di eventuali dazi antidumping sulle partite importate e registrate a partire da tale data, qualora al termine dell’inchiesta ne sussistano i presupposti giuridici.
La misura interessa i cavi di acciaio, compresi i cavi chiusi, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm provenienti da India, Thailandia e Turchia; sono però esclusi i cavi in acciaio inossidabile.
I codici NC interessati sono: ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98. I codici TARIC specifici sono invece: 7312 10 81 12, 7312 10 81 13, 7312 10 81 19, 7312 10 83 12, 7312 10 83 13, 7312 10 83 19, 7312 10 85 12, 7312 10 85 13, 7312 10 85 19, 7312 10 89 12, 7312 10 89 13, 7312 10 89 19, 7312 10 98 12, 7312 10 98 13 e 7312 10 98 19.
L’iniziativa discende dal procedimento antidumping aperto formalmente dalla Commissione il 24 settembre 2026 su denuncia presentata il 10 agosto 2026 dalla EWRIS (European Federation of Steel Wire Rope Industries), associazione che rappresenta oltre il 25% della produzione complessiva dell’Unione Europea di tali cavi.
Sebbene la Commissione abbia precisato di non poter quantificare con certezza l’entità dei futuri dazi in questa fase dell’inchiesta, i calcoli contenuti nella denuncia iniziale dell’industria europea evidenziano livelli rilevanti (riferiti al periodo gennaio-dicembre 2025):
- India: margini di dumping stimati tra il 51% e il 134% (livello di eliminazione del pregiudizio: 157% – 243%).
- Thailandia: margini di dumping stimati tra il 23% e il 102% (livello di eliminazione del pregiudizio: 174% – 238%).
- Turchia: margini di dumping stimati tra il 77% e l’82% (livello di eliminazione del pregiudizio: 199% – 207%).
In base alla regola del dazio inferiore (art. 9, par. 4 del regolamento di base), l’eventuale dazio definitivo verrebbe fissato all’importo più basso tra il margine di dumping e quello di pregiudizio.
La registrazione doganale rimarrà in vigore per una durata massima di nove mesi a decorrere dall’entrata in vigore del Regolamento (quindi fino a fine luglio 2027). Le condizioni sostanziali per l’effettiva riscossione retroattiva verranno valutate all’atto dell’adozione del Regolamento definitivo.
Impatto operativo
La registrazione doganale modifica radicalmente il profilo di rischio per le aziende europee importatrici, distributrici o utilizzatrici finali dei prodotti interessati:
1. Rischio di passività finanziarie retroattive: tutte le merci importate e sdoganate a partire dal 31 ottobre 2026 non possono considerarsi a costo certo. Nel caso in cui la Commissione decida di applicare retroattivamente i dazi definitivi, le autorità doganali nazionali notificheranno agli importatori la richiesta di versamento dei dazi sulle operazioni registrate.
2. Revisione contrattuale e condizioni di resa (Incoterms): è opportuno riesaminare con urgenza i contratti di fornitura in essere con i partner di India, Thailandia e Turchia:
- Verificare la clausola Incoterms adottata: in caso di rese con sdoganamento a carico dell’importatore UE (es. clausole FOB, CIF, DAP), l’onere dell’eventuale dazio retroattivo ricadrà direttamente sull’azienda importatrice dell’Unione.
- Valutare l’introduzione di specifiche clausole di salvaguardia o condivisione del rischio tributario doganale con il fornitore estero.
3. Accantonamenti a bilancio e liquidità: i reparti amministrativi e finanziari devono valutare la costituzione di un fondo rischi adeguato per coprire la potenziale imposizione retroattiva, tenendo conto delle aliquote stimate nella denuncia (che vanno dal 23% a oltre il 100%).
4. Analisi e mappatura delle filiere di approvvigionamento: gli uffici acquisti dovrebbero effettuare un audit immediato dei codici TARIC in bolletta doganale per confermare se le merci in transito o ordinate rientrino nelle sottovoci soggette a monitoraggio e valutare fornitori alternativi non soggetti a procedure di difesa commerciale.
Easyfrontier supporta le aziende nella gestione degli impatti doganali e commerciali delle misure di difesa commerciale, offrendo assistenza nella classificazione tariffaria, nella verifica dei codici TARIC, nella valutazione dei rischi connessi alle importazioni e nell’individuazione delle soluzioni operative più adeguate per tutelare la supply chain e contenere i potenziali oneri doganali.
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