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CBAM: il nuovo pacchetto OMNIBUS I

13/03/2025 -

Il 26 febbraio 2025 la Commissione ha adottato un pacchetto di proposte, il c.d. Omnibus I, che copre diverse semplificazioni, tra cui alcune riguardanti il CBAM.

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Il 26 febbraio 2025 la Commissione ha adottato un pacchetto di proposte, il c.d. Omnibus I, che copre semplificazioni in materia di rendicontazione finanziaria sostenibile, due diligence sulla sostenibilità, tassonomia UE, CBAM e programmi di investimento europei. L'obiettivo delle proposte è quello di ridurre gli oneri amministrativi del 25% e fino al 35% per le PMI entro la fine del mandato.

Al fine di illustrare contesto e motivazioni che hanno spinto alla pubblicazione del pacchetto, la Commissione ha pubblicato anche delle FAQ, le quali chiariscono che le principali modifiche della proposta includono l’esclusione dell’80% delle aziende dagli obblighi di rendicontazione CSRD, il rinvio delle scadenze di due anni e una riduzione del 70% dei moduli di rendicontazione della tassonomia UE. Inoltre, la due diligence sulla sostenibilità verrà semplificata con valutazioni meno frequenti e meno oneri per le PMI.

Per il CBAM, la proposta presentata dalla Commissione nell’ambito del pacchetto prevede l’esenzione dagli obblighi CBAM (inclusi lo status di dichiarante CBAM autorizzato, l’acquisto di certificati e i report annuali) degli importatori che non superano le 50 tonnellate di massa netta di merci CBAM importate nel singolo anno solare.

La ragione dell’intervento risiede non tanto e non solo nell’intento di semplificare la vita agli importatori di modiche quantità di merci CBAM, ma soprattutto nella constatazione che il 99% delle emissioni CO2e rilevate dalle relazioni CBAM finora presentate è riconducibile al 10% degli importatori di grandi quantità di merci CBAM.

Rimane peraltro fermo, anche nella proposta, l’obbligo, naturalmente, per gli importatori che superano la soglia delle 50 tonnellate di massa netta di merci CBAM importate nell’anno, di ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato.

Gli importatori di merci soggette al CBAM dovranno ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2023/956.

Il riconoscimento dello status di dichiarante CBAM autorizzato è, però, subordinato alla verifica di determinati requisiti: alcuni di questi sono di carattere oggettivo, come il possesso di un codice EORI e la residenza in uno Stato membro dell’UE; altri, invece, richiedono una valutazione più approfondita, come la verifica dell’assenza di violazionigravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, nonché delle norme sugli abusi di mercato e delle disposizioni specifiche del regolamento CBAM. Tale requisito, simile a quanto previsto per gli operatori AEO, implica la necessità di un audit, seppur condotto internamente, per dimostrare il possesso delle risorse necessarie a garantire la conformità alle disposizioni della normativa.

Secondo la proposta di Regolamento di esecuzione(si intende il Regolamento di esecuzione del Regolamento di base, e non il Regolamento di esecuzione connesso alla gestione del periodo transitorio, il Reg.(UE) 2023/1773) che stabilisce le modalità di ottenimento della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato e il relativo allegato contenente l’elenco delle informazioni che gli operatori economici sono tenuti a fornire per ottenere la qualifica medesima, l’intero processo di autorizzazione dovrebbe avvenire tramite il portale CBAM, con tempistiche e modalità simili a quelle previste per l’AEO. Tuttavia, ad oggi, il Regolamento di esecuzione non è ancora stata adottato e il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3210 del 30 dicembre 2024 disciplina unicamente le funzioni del registro CBAM e gli obblighi relativi alla sua gestione, senza fornire indicazioni dettagliate sui tempi e le modalità operative per l’ottenimento della qualifica di Dichiarante CBAM Autorizzato.

Attendiamo, pertanto, l’esame delle proposte contenute nel pacchetto Omnibus da parte di Parlamento e Consiglio europei per l’approvazione.

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