La Commissione Europea ha pubblicato in data 31 luglio 2026 il Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/1740, che apporta importanti correzioni ai valori predefiniti utilizzati nel Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM).
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CBAM: la Commissione Europea rettifica i valori predefiniti per le emissioni incorporate
La Commissione Europea ha pubblicato in data 31 luglio 2026 il Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/1740, che apporta importanti correzioni ai valori predefiniti utilizzati nel Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM).
La necessità di una rettifica è nata dalla constatazione che alcuni dati inseriti nei parametri di riferimento erano errati o mancanti. Tali imprecisioni erano dovute ai tempi ristretti impiegati per assicurare l’applicabilità del sistema CBAM a partire dal 1° gennaio 2026. Il nuovo Regolamento mira quindi a garantire la certezza del diritto e l’accuratezza nel calcolo dei certificati CBAM che gli importatori devono restituire.
Il Regolamento interviene in modo capillare sugli Allegati I e IV, con modifiche che includono:
- Rettifica dei valori predefiniti per le merci provenienti da Taiwan (codici NC da 7218 a 7223) e per la categoria generale “Altri Paesi e territori”.
- Aggiunta di valori specifici per diversi Paesi che erano stati inizialmente omessi, tra cui Albania, Gabon, Guatemala, Liberia, Nuova Caledonia, Zambia e Zimbabwe. Precedentemente, a questi Paesi venivano applicati i valori generici, spesso superiori a quelli corretti.
- Correzione degli errori di trascrizione relativi alle emissioni indirette e totali per i minerali di ferro provenienti dall’Angola.
- Aggiornamento dei codici NC per la Tunisia e introduzione di una distinzione più precisa per l’argilla caolinica calcinata, ora identificata dal codice TARIC 2507 00 80 80, per allinearla meglio all’ambito di applicazione del CBAM.
Per evitare discrepanze nei calcoli già effettuati, il Regolamento stabilisce che le nuove disposizioni abbiano efficacia retroattiva a decorrere dal 1° gennaio 2026.
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