In data 30 settembre 2024 la Commissione ha pubblicato una bozza di Regolamento di esecuzione che stabilisce le modalità di ottenimento dello status di dichiarante CBAM autorizzato, accompagnata da un Allegato (Annex I) contenente una tabella illustrativa dei dati di registrazione ed identificazione che gli operatori economici sono obbligati a fornire.
Dopo aver fornito alcune definizioni (ad esempio, quella di «richiedente», che indica un importatore, o un rappresentante doganale indiretto, che richiede lo status di dichiarante CBAM autorizzato) la proposta di regolamento definisce le funzioni specifiche del Registro CBAM:
⁃esso sarà un database elettronico standardizzato e sicuro, contenente dati sulle dichiarazioni CBAM, le domande per ottenere lo status di dichiarante CBAM, la registrazione di operatori e impianti, i verificatori accreditati;
⁃offrirà accesso, gestione dei casi e riservatezza;
⁃consentirà comunicazione, notifiche, registrazione, controlli e scambio di informazioni tra la Commissione, le autorità competenti, i dichiaranti autorizzati, i richiedenti e gli operatori
⁃permetterà lo scambio di informazioni con le autorità doganali e supporterà le analisi di rischio che la Commissione deve svolgere, in quanto proprietaria del sistema.
La proposta prosegue, poi, nell’illustrare la configurazione ideale delle componenti del Registro CBAM:
⁃Portale Dichiaranti CBAM (CBAM DP);
⁃Portale Autorità Nazionali Competenti CBAM (CBAM NCA);
⁃Portale Commissione Europea CBAM (CBAM COM);
⁃Portale Operatori CBAM (CBAM Operator);
⁃Pagina CBAM dell’Unione europea.
L'autorità competente dello Stato membro di stabilimento del dichiarante CBAM autorizzato, o di chi introduce merci nel territorio doganale dell'Unione (come previsto nell'Articolo 26(2) del Regolamento (UE) 2023/956), comunicherà le decisioni sulle sanzioni alla Commissione tramite sistemi elettronici nazionali.
Il registro CBAM sarà interoperabile con vari sistemi, tra cui il sistema di gestione utenti e firma digitale (UUM&DS) per la registrazione e gestione degli accessi per Stati Membri, Commissione, dichiaranti autorizzati CBAM, richiedenti e persone con autorizzazione revocata; il sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) per lo scambio dei dati EORI; il sistema di sorveglianza (SURV3) sviluppato tramite UCC Surveillance 3; la Tariffa integrata dell’Unione Europea (TARIC); la piattaforma centrale comune (CCP); e il registro CBAM transitorio. Il registro CBAM consentirà la cooperazione digitale tramite l'EU Customs Single Window e permetterà la trasmissione automatica o manuale di informazioni doganali, oltre a supportare il caricamento di dati relativi al perfezionamento attivo.
Il registro CBAM ha vari portali per l'accesso degli utenti autorizzati:
- Portale dei Dichiaranti CBAM: unico punto di accesso per dichiaranti autorizzati e richiedenti, che possono richiedere o revocare lo status, inviare dichiarazioni e ricevere notifiche sugli obblighi CBAM. Consente di salvare dati su impianti e emissioni di Paesi terzi.
- Portale degli Operatori CBAM: accessibile agli operatori per registrare informazioni sugli impianti e i beni prodotti, e per ricevere notifiche. L'accesso richiede una richiesta con documenti di registrazione legale.
- Portale delle Autorità Nazionali Competenti: accessibile solo alle autorità competenti per svolgere i compiti previsti dal Regolamento e gestire l'import/export di dati per gli Stati Membri.
- Portale della Commissione Europea CBAM: accessibile alla Commissione per svolgere i compiti previsti dal Regolamento.
L'accesso a tutti i portali è gestito secondo l'Articolo 8.
La Commissione svilupperà, testerà, distribuirà e gestirà i componenti del registro CBAM, lavorando in stretta collaborazione con gli Stati Membri per le specifiche tecniche e interfacce. In collaborazione con le autorità competenti, garantirà l'interoperabilità e la verifica incrociata dei dati tra i sistemi. La manutenzione sarà a carico della Commissione per i componenti comuni e delle autorità nazionali per le loro parti; la Commissione potrà apportare aggiornamenti per migliorare le funzionalità. In caso di malfunzionamenti temporanei del registro, gli utenti seguiranno il piano di continuità operativa CBAM. La Commissione informerà autorità e utenti su eventuali interruzioni, aggiornamenti e garantirà formazione e supporto comunicativo per le autorità competenti, responsabili dell'assistenza a livello nazionale.
Il regolamento, se approvato, entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e dovrebbe applicarsi dal 31 dicembre 2024: nel mentre, la Commissione ha aperto un feedback period, valido dal 31 ottobre al 28 novembre 2024, per poter raccogliere i pareri delle aziende.