La Commissione europea ha diffuso tra gli stakeholders una bozza di Allegato tecnico relativo al calcolo delle “Specific Embedded Free Allocations” (SEFA, quote gratuite specifiche incorporate) e delle “Free Allocation Adjustments” (FAA, adeguamenti delle assegnazioni gratuite) nell’ambito della fase definitiva del meccanismo CBAM, applicabile dal 1° gennaio 2026.
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CBAM: pubblicata la bozza di Allegato sui nuovi benchmark e sulle regole di calcolo delle emissioni incorporate
La Commissione europea ha diffuso tra gli stakeholders una bozza di Allegato tecnico relativo al calcolo delle “Specific Embedded Free Allocations” (SEFA, quote gratuite specifiche incorporate) e delle “Free Allocation Adjustments” (FAA, adeguamenti delle assegnazioni gratuite) nell’ambito della fase definitiva del meccanismo CBAM, applicabile dal 1° gennaio 2026.
Tale documento provvisorio, circolato informalmente, fornisce le prime indicazioni operative su come saranno determinati i benchmark (valori di riferimento delle emissioni) una volta concluso il periodo transitorio. I certificati CBAM saranno calcolati sulla base del prezzo medio settimanale delle aste ETS e delle emissioni incorporate nella merce importata. Per la determinazione delle emissioni incorporate, gli importatori potranno utilizzare benchmark specifici (valori di riferimento specifici per prodotto) oppure i default values (valori predefiniti che rappresentano le intensità medie di emissioni incorporate per ciascun prodotto e percorso di produzione), qualora non dispongano di dati verificati.
Il testo evidenzia differenze metodologiche a seconda che vengano utilizzati dati reali o valori di default: nel primo caso il benchmark dovrà essere calcolato attraverso i valori di emissione dei “precursor goods” (prodotti precursori, ossia input intermedi dotati di un proprio benchmark) e le masse impiegate; nel secondo caso si applicheranno valori standardizzati, generalmente meno favorevoli. L’utilizzo di dati effettivi potrebbe quindi risultare vantaggioso, riducendo l’intensità emissiva attribuita soprattutto alle merci complesse, in ragione dell’approccio “precursor-based” (basato sui prodotti precursori) definito dalla Commissione.
Per l’alluminio, i benchmark proposti risultano sostanzialmente allineati alle attese: l’alluminio primario, classificato come unwrought aluminium (alluminio greggio/non lavorato), slabs (piastre/blumi), billets (billette) e alloys (leghe di alluminio), mantiene un valore pari a 1,464 tCO2e, invariato rispetto al benchmark ETS 2021-2025. Per l’alluminio secondario, definito come secondary aluminium (ottenuto principalmente tramite rifusione di rottame), il valore indicato è 0,139 tCO2e. La bozza introduce inoltre una regola rilevante: quando oltre il 50% dell’alluminio è ottenuto da scrap (rottame), la produzione viene automaticamente considerata come “secondary aluminium”: tale scelta risponde all’esigenza di limitare lo “scrap loophole”, ossia il rischio di sfruttare l’impiego di rottame per ridurre artificialmente le emissioni dichiarate.
Per i settori dell’alluminio e dell’acciaio, i valori di benchmark delineati nel documento sono risultati in linea con le aspettative di mercato. Per l’acciaio, la bozza stabilisce tre valori provvisori differenziati in base alla rotta di produzione specifica: 1,530 tCO2/t per il percorso blast furnace/basic oxygen furnace (BF/BOF, altoforno/convertitore); 1,033 tCO2/t per il percorso direct reduced iron/electric-arc furnace (DRI/EAF, preridotto/forno elettrico) e 0,288 tCO2/t per il percorso basato su scrap tramite EAD (EAF da rottamare).
Nonostante i progressi, rimangono attese informazioni fondamentali, in particolare i default values, necessari per una stima completa dei costi CBAM in vista dell’avvio della fase definitiva.
La Commissione prevede di pubblicarli nel 2026, in parallelo con i benchmark ETS definitivi. Il meccanismo CBAM entrerà invece nella sua fase definitiva tra meno di due mesi, mentre l’acquisto dei certificati CBAM sarà possibile dal 2027.
È opportuno evidenziare che la bozza circolata ha carattere meramente informale e non produce effetti giuridici. I benchmark e le metodologie descritte diventeranno applicabili esclusivamente dopo l’adozione formale da parte della Commissione europea e la relativa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
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