Il 15 settembre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento di esecuzione 2023/1773 recante le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli obblighi di comunicazione ai fini del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). La fase transitoria inizierà il 1° ottobre p.v. per concludersi il 31 dicembre 2025, imponendo nuovi obblighi in termini informativi e di rendicontazione per le aziende importatrici di beni da settori produttivi ad alta intensità di carbonio.
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CBAM: pubblicato il Regolamento di esecuzione 2023/1773
Il 15 settembre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento di esecuzione 2023/1773 del 17 agosto scorso recante le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli obblighi di comunicazione ai fini del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).
Il nuovo “Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere”, introdotto con il Reg. (UE) 956/2023, è uno dei principali strumenti previsti dall’European Green Dealed ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (C02) del 55% entro il 2030.
Nello specifico, il Regolamento prevede obblighi informativi e di rendicontazione per le aziende che importano nel territorio doganale dell’Unione merci da settori produttivi ad alta intensità di carbonio, elencate nell’Allegato I del Regolamento (UE) 2023/956.
Tra le merci cui si applica il CBAM, troviamo:
- cemento e prodotti in cemento;
- energia elettrica;
- fertilizzanti minerali e chimici;
- prodotti in ferro e acciaio;
- prodotti in alluminio;
- idrogeno.
La Commissione europea, tuttavia, si riserva di allargare il catalogo delle merci interessate.
L’introduzione del CBAM sarà graduale: durante il c.d. periodo transitorio (1° ottobre 2023 -31 dicembre 2025), il "dichiarante", così come definito dall'Art.2, par.1 Reg. (UE) 2023/1773, dovrà predisporre su base trimestrale, ed entro un mese dalla fine di ciascun trimestre, una “relazione CBAM”.La relazione dovrà essere redatta seguendo la struttura della Tabella 1 riportata all’Allegato I del Regolamento 2023/1773 e dovrà contenere le informazioni elencate alla Tabella 2 del medesimo Allegato tra cui, le informazioni circa la quantità delle merci importate, le emissioni dirette e indirette incorporate in tali merci e il prezzo del carbonio dovuto per tali emissioni, compresi i prezzi del carbonio dovuti per le emissioni incorporate nei materiali precursori.
La prima "Relazione CBAM"dovrà essere presentata entro la fine di gennaio 2024e riguarderà il periodo che va da ottobre a dicembre 2023 mentre l’ultima relazione dovrà esser presentata entro il 31 gennaio 2026 e riguarderà il trimestre ottobre-dicembre 2025. Il Regolamento prevede che le dichiarazioni siano presentate tramite il “Registro transitorio CBAM”, un database elettronicoche consentirà la comunicazione, i controlli e lo scambio di informazioni tra la Commissione europea, le Autorità doganali e i dichiaranti, e che fungerà da base per l’istituzione del vero e proprio “Registro CBAM”,una volta conclusosi il periodo transitorio.
La Commissione ha tuttavia sottolineato la necessità di un sistema di comunicazione "efficace e uniforme" tra importatori e fornitori dei beni soggetti al Regolamento CBAM. Sarà fondamentale, infatti, garantire che i gestori degli impianti, ossia i loro fornitori extra-UE, mettano a disposizione dei dichiaranti le informazioni di rilievo ai fini della rendicontazione, tra cui quelle relative ai dati sulle emissioni a livello dell’impianto, le emissioni attribuite dei processi di produzione e le emissioni incorporate delle merci. Al fine di poter disporre delle informazioni necessarie, i dichiaranti potranno, tra l’altro, chiedere che il proprio fornitore extra-UE utilizzi un modello elettronico, messo a disposizione dalla stessa Commissione europea e fornisca il contenuto della comunicazione di cui all’Allegato IV del Regolamento di esecuzione (Contenuto della comunicazione raccomandata dei gestori degli impianti ai dichiaranti).
La Commissione potrà attuare controlli per verificare l’adempimento degli obblighi di comunicazione dei dichiaranti durante il periodo transitorio. Nel caso in cui gli operatori economici vengano meno all’obbligo di rendicontazione, il Regolamento di esecuzione prevede sanzioni che vanno dai 10 ai 50 euro per tonnellata di emissioni non comunicate. Ai sensi dell’art. 16 Reg. (UE) 2023/1773, nello stabilire l’importo effettivo della sanzione verrà tenuto conto, ad esempio, dell’entità della violazione e dei quantitativi non comunicati, della durata della mancata comunicazione e di altri fattori utili ad identificare eventuali comportamenti elusivi.
Per rendere più agevole l'attività degli operatori nella fase transitoria, la Commissione europea ha messo a disposizione degli operatori interessati dal Regolamento, delle linee guida (“Guidance document on CBAM installations for importers of goods into the EU” e “Guidance document on CBAM installations for installation operators outside the EU”).
Si consiglia, pertanto, agli operatori economici che importano merci rientranti nell’Allegato I del Regolamento (UE) 2023/956 di prepararsi alla gestione degli adempimenti da assolvere dato l'imminente avvio della fase transitoria.
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