Come evidenziato dall’avviso della Direzione Dogane del 13 agosto 2026, la Commissione Europea ha adottato il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1740 del 20 luglio 2026 che introduce importanti rettifiche al precedente Regolamento (UE) 2025/2621 relativo alla determinazione dei valori di default nell'ambito del Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM).
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CBAM: pubblicato il Regolamento (UE) 2026/1740. Nuovi codici TARIC e correzioni retroattive per gli importatori
Come evidenziato dall’avviso della Direzione Dogane del 13 agosto 2026, la Commissione Europea ha adottato il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1740 del 20 luglio 2026 che introduce importanti rettifiche al precedente Regolamento (UE) 2025/2621 relativo alla determinazione dei valori di default nell'ambito del Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM).
Per applicare correttamente valori predefiniti differenti a seconda delle caratteristiche delle merci, sono stati istituiti quattro nuovi codici TARIC specifici:
- Clinker non polverizzati (“clinkers”) (NC 2523 10 00): suddivisi ora in “clinker bianco” (TARIC 2523 10 00 10) e “altri clinker, inclusi i clinker grigi” (TARIC 2523 10 00 90).
- Altri cementi idraulici (NC 2523 90 00): suddivisi in “cementi bianchi idraulici” (TARIC 2523 90 00 10) e “altri cementi idraulici, inclusi i cementi grigi idraulici” (TARIC 2523 90 00 90).
- Inoltre, per garantire l’allineamento all’ambito di applicazione del CBAM (che ora include solo l’argilla caolinica calcinata), il codice NC 2507 00 80 è stato sostituito dal codice TARIC 2507 00 80 80.
Il regolamento rimedia inoltre a diversi errori materiali di trascrizione commessi durante la compilazione d’urgenza delle tabelle originarie. Tra i correttivi più rilevanti:
- Inserimento dei valori omessi: sono stati inseriti i valori predefiniti specifici per Albania, Gabon, Guatemala, Liberia, Nuova Caledonia, Zambia e Zimbabwe, ai quali in precedenza venivano erroneamente applicati i valori più penalizzanti della categoria “Altri paesi e territori”.
- Rettifiche per errori di trascrizione: corretti i valori per Taiwan (codici NC da 7218 a 7223) e per “Altri paesi e territori” (codice NC 7226 20 00). Per l’Angola, sono stati ricalcolati i dati sulle emissioni dirette, indirette e totali per i minerali di ferro agglomerati (NC 2601 12 00).
- Allineamento dei precursori: i valori di default dei precursori dell’alluminio (codici NC 7616 99 10 e 7616 99 90) sono stati allineati a quelli del Paese terzo con le emissioni più elevate.
Sono state sanate le incongruenze relative ad alcuni codici NC per la Tunisia (es. 7615 10 10 e successivi) e armonizzati i nomi di alcuni Paesi secondo la nomenclatura ufficiale. È stato inoltre chiarito che, qualora per un codice NC a 8 cifre non sia definito un percorso produttivo specifico, il parametro di riferimento CBAM deve considerarsi indipendente dal percorso stesso.
Gli importatori che hanno registrato operazioni doganali nel corso del 2026 per merci rientranti nei settori CBAM interessati (in particolare cemento, argille e metalli) devono ora attivarsi per la verifica delle dichiarazioni passate e l’adeguamento dei sistemi gestionali ai nuovi codici TARIC e ai relativi valori aggiornati, in quanto il regolamento ha un impatto immediato e retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2026.
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