In data 22 dicembre 2025, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea un pacchetto di otto regolamenti nell’ambito del Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM). Questo pacchetto normativo definisce dettagli tecnici e procedurali in relazione alle importazioni di merci ad alta intensità di emissioni a partire dal 1° gennaio 2026.
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CBAM: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “Pacchetto attuativo”. Dal 2026 nuove regole operative alle frontiere UE
In data 22 dicembre 2025, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea un pacchetto di otto regolamenti nell’ambito del Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM). Questo pacchetto normativo definisce dettagli tecnici e procedurali in relazione alle importazioni di merci ad alta intensità di emissioni a partire dal 1° gennaio 2026.
Il pilastro tecnico del pacchetto è rappresentato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/2547, che specifica come quantificare le emissioni incorporate in merci quali cemento, ferro, acciaio, alluminio, concimi e idrogeno. I gestori degli impianti sono tenuti a monitorare le emissioni a livello di impianto, determinando quali attribuire ai singoli processi produttivi. Il calcolo può basarsi su valori effettivi (determinati tramite metodologie dirette o basate su calcoli) o su valori predefiniti – c.d. “valori di default” – forniti dalla Commissione qualora i dati reali siano incompleti.
Poiché durante il periodo definitivo sarà necessario sottoporre a verifica le emissioni, qualora basate sui valori reali, con il Regolamento (UE) 2025/2546 sono stati stabiliti i principi di verifica delle emissioni. I verificatori devono adottare un approccio basato sul rischio per dichiarare con ragionevole certezza che le relazioni sulle emissioni siano prive di inesattezze rilevanti. Un elemento chiave è la visita fisica, in loco, presso l’impianto di fabbricazione, richiesta obbligatoriamente per il primo anno di verifica. Inoltre, sono previste deroghe per visite virtuali in caso di circostanze straordinarie o per impianti a bassa complessità (come quelli di energia elettrica). Parallelamente, il Regolamento Delegato (UE) 2025/2551 definisce le rigorose condizioni per l’accreditamento dei verificatori, assicurando che dispongano delle competenze tecniche e dell'imparzialità necessarie.
Il costo economico per gli importatori è disciplinato dal Regolamento (UE) 2025/2548, che stabilisce le modalità di calcolo del prezzo dei certificati CBAM. Per il 2026, il prezzo sarà calcolato come media trimestrale dei prezzi di aggiudicazione delle aste EU ETS, passando a una media settimanale a partire dal 2027. Al fine di evitare disparità di trattamento, il Regolamento (UE) 2025/2620 introduce un adeguamento del numero di certificati da restituire. Questo calcolo riflette l’entità delle quote gratuite che i produttori dell’Unione continuano a ricevere nell’ambito dell’EU ETS, garantendo così che le merci importate non siano penalizzate rispetto a quelle prodotte internamente.
La gestione amministrativa del meccanismo si basa invece su tre regolamenti di esecuzione:
- Reg. (UE) 2025/2549: semplifica le procedure per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, permettendo alle autorità competenti di recuperare digitalmente le informazioni da altre banche dati nazionali.
- Reg. (UE) 2025/2550: aggiorna il Registro CBAM, rendendolo interoperabile con i sistemi doganali elettronici esistenti e consentendo l’accesso ai verificatori e alle persone indipendenti.
- Reg. (UE) 2025/2619: definisce le informazioni che le autorità doganali devono comunicare alla Commissione (come il numero EORI e il numero di numero di autorizzazione CBAM) per monitorare correttamente i flussi di merci ed evitare l’elusione delle norme.
Con la pubblicazione del Pacchetto CBAM, il meccanismo entra quindi nella sua fase pienamente operativa, imponendo a importatori e operatori economici un adeguamento strutturale dei processi di raccolta dati, verifica, pricing e compliance doganale.
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