News Notizie in materia doganale

homeNewsChiarimenti sul contributo per le spedizioni di modico valore

Chiarimenti sul contributo per le spedizioni di modico valore

10/02/2026 -

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la Circolare n. 04/2026, ha fornito ulteriori chiarimenti operativi riguardanti il contributo per la copertura delle spese amministrative correlate alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi Terzi, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025). Questa nuova direttiva integra le precedenti istruzioni (Circolari 37/2025 e 1/2026) per agevolare l’adeguamento dei sistemi informatici degli operatori.

Aumenta le dimensioni dei testi:AAA

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la Circolare n. 04/2026, ha fornito ulteriori chiarimenti operativi riguardanti il contributo per la copertura delle spese amministrative correlate alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi Terzi, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025). Questa nuova direttiva integra le precedenti istruzioni (Circolari 37/2025 e 1/2026) per agevolare l’adeguamento dei sistemi informatici degli operatori.

La circolare chiarisce che il contributo è destinato esclusivamente alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dall’amministrazione per gli adempimenti doganali, in conformità con l’articolo 52 del Codice Doganale Unionale (CDU). Pertanto, non è considerato un diritto doganale e non deve essere incluso nella base imponibile ai fini IVA.

Il contributo si applica unicamente alle dichiarazioni doganali effettuate tramite i tracciati H1 (Dichiarazione di immissione in libera pratica) e H7 (Dichiarazione per merci di valore trascurabile).

Per quanto riguarda le dichiarazioni H1, il pagamento è dovuto per i seguenti regimi doganali di importazione definitiva:

  • 40 (Immissione in libera pratica e consumo contestuale).
  • 42 (Immissione in libera pratica con spedizione esente da IVA in un altro Stato membro).
  • 45 (Immissione in libera pratica e consumo contestuale di merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo).

Il contributo non è dovuto nel caso in cui merci unionali vengano reimportate a seguito di una temporanea esportazione (ex art. 72 D.lgs. 141/2024). Nello specifico, l’esclusione opera per le operazioni con i codici regime 61, 63 e 68.

La circolare specifica come comportarsi in presenza di più spedizioni o più articoli nella stessa dichiarazione:

  1. Più spedizioni in una sola dichiarazione H1: se una singola dichiarazione contiene più spedizioni, il contributo va liquidato su ogni singola spedizione che abbia un valore in dogana non superiore a 150 euro, anche se il valore totale della dichiarazione supera tale soglia.
  2. Una spedizione con più articoli (singoli): se la spedizione è unica ma composta da più articoli, il contributo deve essere liquidato una sola volta, con riferimento al primo articolo (singolo) della dichiarazione.

Per procedere al pagamento, gli operatori devono utilizzare i seguenti parametri:

  • Codice tributo: 159.
  • Importo: 2 euro (da inserire in formato numerico).

Le Direzioni Territoriali dell’Agenzia sono incaricate di vigilare sull’applicazione uniforme di queste disposizioni. Per maggiori informazioni, contattaci qui.

Tutte le news
Condividi:

Per ulteriori informazioni contattaci:

Policy / Privacy

EASYDOWNLOAD

La dogana digitale in un click

Ricerca, download e monitoraggio delle dichiarazioni doganali e dei visti uscire

Scopri di più