Al fine di agevolare e snellire le operazioni di export, l'ADM ha introdotto una procedura semplificata per la domanda di autorizzazione alla procedura ordinaria presso luogo approvato per il regime dell'export: gli operatori possono richiedere, previa presentazione di un'autodichiarazione, che l'autorizzazione venga rilasciata senza effettuazioni di un sopralluogo fisico presso il sito da autorizzare.
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Circolare 49/2020: l’ADM introduce una procedura semplificata per la domanda di autorizzazione alla procedura ordinaria presso luogo approvato per l'export
Il 18 dicembre scorso, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha emanato la Circolare 49/2020, al fine di semplificare e snellire le procedure doganali connesse alle operazioni di export, anche alla luce della fine del periodo transitorio della Brexit.
Gli operatori unionali che svolgono operazioni di manutenzione, riparazione, lavorazione o trasformazione in stabilimenti situati nel Regno Unito o che utilizzano, in Italia, materie prime e/o componenti che provengono nel Regno Unito, dovranno riconsiderare la propria operatività che, a partire dal 1° gennaio 2021, diverrà di interesse doganale. Nel caso di specie, l’ADM dà agli operatori la possibilità di presentare a portale la domanda di autorizzazione ai regimi speciali diversi dal transito (come, ad esempio, le autorizzazioni ai regimi di perfezionamento attivo e passivo che permettono, rispettivamente, di importare ed esportare temporaneamente prodotti destinati ad essere lavorati in sospensione di dazi doganali e altri oneri) prima della fine del mese in corso, indicando come data di inizio validità dell’autorizzazione una data successiva al 31 dicembre 2020.
Inoltre, con specifico riferimento alla Brexit, la Circolare precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito aderirà alla Convenzione sul Transito Comune come parte contraente a sé stante e non più in quanto Stato membro della UE. Da tale momento in poi, le merci unionali trasportate verso il Regno Unito, dopo essere state vincolate alla procedura di esportazione, potranno essere successivamente vincolate al regime di transito comune.
È opportuno specificare che, alla luce del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, la normativa doganale unionale continuerà ad applicarsi in Irlanda del Nord, pur essendo la stessa parte del territorio doganale del Regno Unito.
Alla luce di ciò, le spedizioni di merci non unionali (c.d. “allo stato estero”) effettuate da uno Stato membro dell’UE verso l’Irlanda del Nord saranno assoggettate al regime del transito unionale mentre le spedizioni verso la Gran Bretagna saranno vincolate al regime di transito comune.
Di grande importanza per gli operatori sono le semplificazioni previste per la richiesta di autorizzazione alla procedura ordinaria presso luogo approvato (“sdoganamento in house”) per il regime dell’esportazione: gli operatori possono richiedere che tale autorizzazione venga rilasciata in modalità semplificata, senza che le autorità doganali effettuino un sopralluogo fisico presso il sito interessato.
Nello specifico, il richiedente può presentare all’Ufficio delle Dogane competente, oltre all’istanza, alla planimetria dello stabilimento e alla relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato, un’autodichiarazione con la quale indica la motivazione alla base della richiesta di ricorso alla procedura semplificata e certifica la veridicità delle dichiarazioni rese sullo stato dei luoghi da autorizzare.
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