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Circolare N.16/2024: Aggiornate le disposizioni sul transito di cui alla circolare N.10 del 11/04/2024

03/06/2024 -

Con la Circolare N.16/24, ADM ha fornito specificazioni in merito alla corretta gestione della procedura doganale di transito, annullando e sostituendo quanto disposto dalla Circolare N.10 del 11/04/2024.

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Con la Circolare N.16/24, ADM ha fornito specificazioni in merito alla corretta gestione della procedura doganale di transito, annullando e sostituendo quanto disposto dalla Circolare N.10 del 11/04/2024.

I principali punti di interesse riguardano:

·La determinazione del termine di presentazione delle merci: tale determinazione non può essere determinata a priori dagli uffici doganali; è necessario che il termine sia indicato di volta in volta dal dichiarante. L’ufficio doganale di partenza potrà verificarne la congruità – ed eventualmente modificare tale termine - nel caso in cui la dichiarazione di transito sia oggetto di attività di verifica disposta dal circuito doganale di controllo.

  • Identità del mezzo di trasporto: gli operatori possono richiedere, all’ ufficio doganale competente per la propria sede, un’autorizzazione per la deroga alla regola generale (Allegato B – Regolamento Delegato (UE) 2015/2446). ADM fornirà i modelli da utilizzare per la richiesta di che trattasi. Per i “contenitori” dotati di numero identificativo si potrà indicare il numero di container, di cassa mobile o semirimorchio, mentre gli AEOC, sempre previa autorizzazione dell’ufficio doganale competente, potranno garantire la tracciabilità delle informazioni richieste indicando, nel data element di riferimento, il proprio numero AEOC.

  • Sigilli: potranno essere utilizzati i sigilli forniti dalle dogane o quelli di “modello particolare”: per poter utilizzare questi ultimi, è necessario presentare richiesta nel Customs Decision System (Trader Portal: autorizzazione SSE).

Nel caso di utilizzo dei sigilli, siano essi quelli dell’Agenzia o quelli appositamente autorizzati, l’operatore dovrà tenere apposito registro che ne dimostri l’utilizzo da esibire alla dogana in caso di controllo.

·Dispensa (esenzione): l’ufficio doganale competente, su richiesta dell’operatore interessato, potrà rilasciare l’autorizzazione alla dispensa dalla sigillatura – che andrà indicata nella dichiarazione di transito. L’esenzione sarà possibile o per singola operazione o per operazioni omogenee per quelle merci la cui identificazione risulta possibile in termini di quantità, natura e identità. L’operatore AEOC/AEOF potrà richiedere la dispensa con la sola istanza, senza quindi fornire i previsti dettagli sulle merci. La verifica di quanto dichiarato nell’istanza sarà oggetto di analisi in sede dei monitoraggi e riesami dell’autorizzazione AEO.

Al fine di garantire una piena conformità da parte degli operatori le regole, accertamenti e procedure previste dalla Circolare avranno una graduale applicazione, giungendo a completa attuazione dal 2/12/2024, data nella quale diventerà obbligatorio l’utilizzo del data-set D1 per le dichiarazioni di transito.

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