L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato la Circolare n. 16/2026, fornendo istruzioni operative e direttive uniformi riguardanti l’adempimento spontaneo e il ravvedimento operoso in ambito doganale.
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Compliance volontaria: l’adempimento spontaneo e il ravvedimento operoso
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato la Circolare n. 16/2026, fornendo istruzioni operative e direttive uniformi riguardanti l’adempimento spontaneo e il ravvedimento operoso in ambito doganale.
In linea con il D.lgs. 141/2024, l’istituto del ravvedimento operoso è stato espressamente esteso ai diritti di confine, superando le precedenti incertezze interpretative. L’obiettivo dell’Agenzia è incentivare la compliance volontaria: il sistema non deve solo prevenire le irregolarità, ma offrire procedure idonee per individuare e correggere tempestivamente gli errori commessi nelle dichiarazioni doganali.
La circolare chiarisce le modalità di applicazione degli strumenti di correzione spontanea a seconda del momento in cui interviene la regolarizzazione:
- Revisione su istanza di parte: se il contribuente rileva un errore dopo lo svincolo delle merci, può richiedere la rettifica della dichiarazione. Se l’istanza è presentata entro 90 giorni dallo svincolo e prima di qualunque controllo, opera un’esimente sanzionatoria (non si applicano sanzioni).
- Ravvedimento operoso: è esperibile dal momento in cui emerge l’irregolarità fino alla notifica dell’atto di accertamento. Consente di beneficiare di una riduzione della sanzione in misura variabile a seconda della tempestività del pagamento.
- Estinzione del reato e non punibilità: nelle ipotesi di violazioni penali (come il contrabbando), il pagamento integrale di tributo, sanzione (anche ridotta) e interessi può comportare l’estinzione del reato o costituire una causa di non punibilità, a patto che il ravvedimento sia integrale.
- Cumulo giuridico: per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, è possibile applicare il cumulo giuridico anche in sede di ravvedimento operoso, limitatamente alle violazioni della medesima disposizione commesse all’interno del medesimo anno solare.
Per garantire la certezza della data di perfezionamento, ADM dispone che il pagamento delle somme dovute (tributi, sanzioni e interessi) avvenga tramite bonifico bancario (preferibilmente istantaneo) sul conto del ricevitore dell’ufficio doganale competente. Per quanto riguarda gli interessi moratori, il tasso applicabile dipende dalla natura del tributo.
La circolare introduce importanti aperture verso il contribuente in buona fede. Viene ammesso il ravvedimento parziale: se il versamento è insufficiente, l’istituto non decade interamente ma si considera perfezionato per la quota parte proporzionata a quanto corrisposto. Inoltre, differenze minime dovute a meri errori di calcolo di sanzioni o interessi non comporteranno la decadenza del ravvedimento; in tali casi, l’ufficio inviterà semplicemente il contribuente a integrare la differenza.
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