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Contrabbando: soglie più alte per la punibilità penale e amministrativa

09/06/2025 -

Il Consiglio dei ministri ha finalmente approvato in via definitiva, il 4 giugno 2025, il decreto correttivo alle Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell’Unione (DNC), con cui vengono introdotte importanti novità.

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Il Consiglio dei ministri ha finalmente approvato in via definitiva, il 4 giugno 2025, il decreto correttivo alle Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell’Unione (DNC), con cui viene introdotta una novità importante in materia di confisca amministrativa: sarà possibile per il trasgressore chiedere il riscatto del bene oggetto di confisca, a condizione che la sua fabbricazione, detenzione o commercializzazione non siano vietate. Il riscatto è subordinato al pagamento del valore del bene, dei diritti doganali, degli interessi e delle sanzioni. La modifica riguarda l’articolo 118 delle DNC, che prima lasciava tale possibilità alla discrezionalità dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Non ha invece trovato accoglimento la proposta della VI Commissione finanze di rendere la confisca solo “facoltativa” e limitata al valore equivalente al danno erariale accertato: secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, una tale soluzione avrebbe potuto compromettere l’effettiva riscossione delle risorse proprie dell’Unione europea. Il Consiglio dei ministri ha quindi confermato il carattere obbligatorio della confisca, ritenendola uno strumento di forte efficacia deterrente.

Il provvedimento modifica il comma 1 dell’articolo 96 delle DNC, introducendo una distinzione tra dazi doganali e altri diritti di confine, come l’IVA, ai fini della soglia di punibilità del contrabbando. La sanzione amministrativa, in luogo di quella penale, si applica ora quando l’importo dei dazi evasi non supera i 10.000 euro e, per gli altri diritti, i 100.000 euro, purché non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’articolo 88, comma 2. Le modifiche interessano anche le soglie previste per le aggravanti di cui all’articolo 88, comma 2, lettera e) e comma 3, distinguendo tra dazi e altri diritti: la sola multa si applica se i dazi evasi superano i 10.000 ma non i 50.000 euro, o se gli altri diritti superano i 100.000 ma non i 200.000 euro; è prevista la multa e la reclusione fino a tre anni se i dazi superano i 50.000 ma non i 100.000 euro, o se gli altri diritti superano i 200.000 ma non i 500.000 euro; infine, scatta la reclusione da tre a cinque anni oltre alla multa se i dazi superano i 100.000 euro o se gli altri diritti superano i 500.000 euro.

Il correttivo amplia sensibilmente le possibilità di regolarizzazione delle violazioni doganali. L’articolo 96 consente l’applicazione del ravvedimento operoso, che, se attivato spontaneamente prima della conoscenza formale di un atto di accertamento, comporta la non punibilità e l’inapplicabilità della confisca.È ammessa inoltre la revisione su istanza di parte, che, se spontanea, esclude anch’essa le sanzioni amministrative e la confisca. Resta infine la possibilità di estinguere il reato di contrabbando punito con la sola multa, mediante il pagamento dei diritti, sanzioni e interessi, ma in questa ipotesi la confisca continua ad essere prevista. In tutti i casi, il decreto conferma che l’estinzione del reato non esclude necessariamente l’applicazione della misura patrimoniale.

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