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Convenzione PEM: ADM chiarisce il rilascio a posteriori dei certificati EUR.1

27/04/2026 -

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato un avviso riguardante la gestione della fase di transizione tra la Convenzione Regionale sulle regole di origine preferenziali Pan-Euro-Mediterranee (PEM) del 2012 e la nuova Convenzione PEM riveduta.

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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato un avviso riguardante la gestione della fase di transizione tra la Convenzione Regionale sulle regole di origine preferenziali Pan-Euro-Mediterranee (PEM) del 2012 e la nuova Convenzione PEM riveduta.

Il passaggio al nuovo quadro normativo, sancito dalla Decisione n. 1/2023, ha sollevato dubbi tecnici sulla certificazione dell’origine per le merci esportate prima del 1° gennaio 2025. In particolare, l’Agenzia ha affrontato il problema di come convalidare l’origine secondo le regole rivedute per beni che dispongono di prove d’origine basate sui criteri del 2012, specialmente laddove le normative siano divergenti.

Il cosiddetto “principio di permeabilità” non può essere applicato in modo automatico. Il rispetto delle vecchie regole del 2012 non garantisce infatti la conformità ai nuovi standard della Convenzione PEM riveduta; pertanto, per attestare lo status di prodotto originario, potrebbero essere necessarie ulteriori prove documentali.

Tuttavia, l’autorità doganale ha individuato una soluzione normativa nell’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), dell’Appendice I della Convenzione PEM riveduta. Tale norma permette l’emissione di certificati di circolazione EUR.1 a posteriori in presenza di errori, omissioni o circostanze particolari. Proprio la complessità della transizione tra i due regimi e la necessità di rivalutare l’origine delle merci sono state classificate come circostanze particolari che giustificano il rilascio retroattivo.

L’avviso specifica che i certificati EUR.1 possono essere emessi a posteriori per i prodotti esportati entro la fine del 2024, a condizione che:

  • I prodotti non siano soggetti alle specifiche condizioni sul cumulo dell’origine previste dall’articolo 8(1a).
  • Venga dimostrato che le merci soddisfano tutti i requisiti previsti dalla Convenzione PEM riveduta.

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