Il 28 marzo 2020, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato sul proprio sito le istruzioni per lo svincolo diretto e celere dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e degli altri prodotti connessi all’emergenza COVID-19.
L’articolo 2 dell’Ordinanza 6/2020 del Commissario Straordinario prevede che le autorità doganali procedano allo svincolo diretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI) quando destinati a Regioni, Province Autonome, Enti territoriali locali, strutture ospedaliere e soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali. Questi ultimi, nelle istruzioni pubblicate sul sito dell’ADM, sono definiti come “i soggetti che esercitano servizi essenziali e di pubblica utilità e/o di interesse pubblico così come previsti dal DPCM 22 marzo 2020, modificato dal DPCM 25 marzo 2020 e meglio descritti ed individuati negli allegati ai predetti decreti”. Alla luce di quanto appena riportato, tra i soggetti beneficiari dello sdoganamento diretto sembrerebbero essere ricomprese anche le aziende di cui all’allegato 1 del DPCM 25 marzo 2020, non soggette alla sospensione dell’attività aziendale attualmente in vigore.
Nella Determinazione Direttoriale prot. 102131/RU dell’ADM del 30 marzo 2020, relativa anch’essa alle modalità attuative delle procedure di svincolo diretto e di svincolo celere, in realtà, viene eliminato il riferimento agli allegati dei DPCM. Ciò lascerebbe intendere che possono ricorrere allo sdoganamento diretto dei DPI esclusivamente i “soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali, di pubblica utilità e/o di interesse pubblico così come individuati dal DPCM 11 marzo 2020, dal DPCM 22 marzo 2020 e dal DM 25 marzo 2020”.
Certamente, molte delle aziende che possono continuare a svolgere l’attività produttiva rientrano tra i soggetti di cui sopra, tant’è che le FAQ dell’ADM sul tema concludono che un soggetto può accedere allo sdoganamento diretto proprio perché la sua attività rientra nei codici ATECO non soggetti alla sospensione. È importante sottolineare, però, che l’associazione tra codice ATECO e possibilità di accedere allo svincolo diretto non è, ad oggi, scevra di dubbi.
Per richiedere lo sdoganamento diretto dei DPI destinati ai soggetti previsti dall’Ordinanza 6/2020 del Commissario Straordinario, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha istituito una procedura ad hoc e pubblicato il modulo di richiesta.
Una procedura analoga è prevista anche per lo sdoganamento celere dei beni non DPI importati da qualsiasi soggetto che possa provare che tali beni saranno utilizzati per contrastare il contagio da COVID-19.
I due moduli – l’uno da utilizzare per le importazioni di DPI e l’altro per le import di prodotti non DPI – devono essere compilati e sottoscritti a cura del destinatario finale della merce ed essere presentati all’Ufficio delle Dogane competente per l’operazione di importazione.
Quando i prodotti sono importati sulla base delle due procedure sopra descritte, è esclusa la segnalazione per requisizione dei beni medesimi al Commissario Straordinario da parte dell’ADM. Quando i DPI, invece, sono destinati a soggetti diversi da quelli indicati nell’Ordinanza 6/2020, l’ADM è tenuta a inviarne comunicazione via PEC al Commissario Straordinario, in modo che quest’ultimo possa disporre, ove lo ritenga necessario, la requisizione della merce.
Infine, sulla base di quanto previsto dalla Determinazione Direttoriale prot. 101115 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 27 marzo 2020, le istruzioni operative precisano che è prevista la sospensione di dazi doganali e IVA all’importazione per i prodotti necessari a fronteggiare l’emergenza COVID-19 destinati a Enti o Organizzazioni di diritto pubblico, altri Enti a carattere caritativo o filantropico e Unità di pronto soccorso, che vengono distribuiti gratuitamente alle vittime di catastrofi, messe a disposizione delle stesse pur rimanendo di proprietà degli Enti autorizzati o importate dalle Unità di soccorso per far fronte alle proprie necessità durante per tutto il periodo di intervento. Tale sospensione è vincolata al rilascio di un’autorizzazione da parte dell’ADM, basata su un’autocertificazione che attesta l’utilizzo di tali prodotti da parte dei soggetti indicati, compilata dal destinatario finale dei prodotti medesimi.
Anche per tali beni, è possibile ricorrere allo svincolo diretto (per i DPI) e allo svincolo celere (per i beni non DPI), compilando e presentando la documentazione apposita. Quando, poi, l’importazione viene svolta da un soggetto diverso dal destinatario finale, è necessario presentare alle autorità doganali un ulteriore documento, compilato e sottoscritto dall’importatore, che riporta le generalità del destinatario.
Per completezza, è opportuno specificare che Confindustria ha reso disponibile alle proprie Associazioni una nota sul tema.
Per qualsiasi info, contattateci qui.
News Notizie in materia doganale
homeNewsCOVID-19: istruzioni per lo svincolo diretto e celere dei DPI e degli altri prodotti connessi all’emergenza
COVID-19: istruzioni per lo svincolo diretto e celere dei DPI e degli altri prodotti connessi all’emergenza
Aumenta le dimensioni dei testi:AAA