COVID-19: modifiche al Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 relativo all’obbligo di autorizzazione all’export di taluni dispositivi di protezione individuale (DPI)

25/03/2020 di EasyFrontier

Come già illustrato in una news precedente, il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 prevede l’obbligo di presentazione di un’autorizzazione all’esportazione per le spedizioni di taluni dispositivi di protezione individuale (DPI) al di fuori del territorio doganale dell’Unione europea.

Tuttavia, a causa del fatto che il mercato dei DPI e dei dispositivi medici è fortemente integrato – sia nella produzione sia nella distribuzione – anche a livello di taluni Paesi extra-UE, si è reso necessario modificare il suddetto Regolamento. Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/426, entrato in vigore il 21 marzo 2020, esclude le esportazioni dei DPI citati nell’allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 verso i Paesi EFTA (Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein), i Paesi e Territori d’Oltremare (PTOM), le Fær Øer, Andorra, San Marino e lo Stato della Città del Vaticano dalla presentazione dell’autorizzazione.

In Italia, l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione all’export dei DPI coperti dalla misura è il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: le domande devono essere inviate tramite PEC a dgue.10@cert.esteri.it, secondo il modello di cui all’allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402. Per informazioni relative ai soggetti che possono richiedere l'autorizzazione, ai documenti da presentare insieme alla domanda e ai tempi di rilascio vedi qui.

Sempre in relazione all’obbligo di autorizzazione all’esportazione di taluni DPI, la Commissione europea ha pubblicato una nota di orientamento che, benché non vincolante e a scopo esclusivamente informativo, vuole assistere gli Stati membri nell’attuazione delle misure previste dal Regolamenti di esecuzione (UE) 2020/402 e 2020/426.

Tale nota specifica che “il regolamento di esecuzione è stato adottato con l’intesa che gli Stati membri revochino le eventuali misure restrittive adottate a livello nazionale, formalmente o informalmente, riguardanti le esportazioni verso paesi terzi o gli scambi tra gli Stati membri all’interno del mercato unico, che vanno oltre le azioni finalizzate a garantire l’accesso prioritario a tale materiale a coloro che ne hanno maggiormente bisogno (ad esempio ospedali, pazienti, operatori sanitari, autorità di protezione civile)”.

Pertanto, alla luce di quanto appena riportato, le Ordinanze del Dipartimento della protezione civile, così come eventuali altre misure nazionali, dovrebbero essere superate e non più in vigore.

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