Ieri, 21 aprile 2020, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato sul proprio sito la Determinazione Direttoriale 121878/RU e la relativa nota esplicativa prot. 121877/RU, che prevedono una proroga del pagamento dei diritti doganali.
In particolare, l’ADM ha disposto una proroga di 30 giorni senza addebito di interessi nel pagamento dei diritti doganali in scadenza dal 23 aprile all’8 maggio 2020.
Tale agevolazione è riferita a qualsiasi operatore che sia in grado di certificare una riduzione del fatturato, a marzo e/o aprile 2020, almeno pari a:
- Il 33% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, se nell’anno di imposta 2019 ha prodotto ricavi o compensi non superiori a € 50 mln;
- Il 50% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, se nell’anno di imposta 2019 ha prodotto ricavi o compensi superiori a € 50 mln.
A tal proposito, la nota prot. 121877/RU specifica che la valutazione della riduzione dei ricavi deve essere effettuata considerando la mensilità precedente a quella della scadenza del conto di debito, ovvero:
- Marzo 2019 se i pagamenti presentano scadenza aprile 2020;
- Aprile 2019 se i pagamenti presentano scadenza maggio 2020.
Nelle premesse della Determinazione Direttoriale e nella nota, poi, viene specificato che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si riserva la possibilità di valutare le domande di proroga anche sulla base di parametri diversi, se attestanti la gravità della situazione economica e sociale del richiedente.
La domanda di proroga dei pagamenti deve essere compilata sulla base dell’apposito modello riportato in allegato alla suddetta nota e inviata tramite PEC all’Ufficio delle Dogane competente, ovvero all’Ufficio delle Dogane che ha concesso l’autorizzazione al pagamento periodico e differito (DPO) e alla costituzione della relativa garanzia globale (CGU).
Se la domanda, poi, è motivata dalla riduzione del fatturato nelle percentuali sopra indicate, è necessario allegare un’attestazione firmata da un professionista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o all’Albo Speciale della Società di Revisione.
Se la domanda, invece, si basa su motivazioni diverse dalla riduzione del fatturato, nell’istanza andrà barrata la casella “altro”, andranno specificate le giustificazioni alla base della richiesta e andrà allegata la documentazione comprovante le difficoltà economiche e sociali dell’operatore.
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