Con la pubblicazione delle Decisioni PESC 2022 da 881 a 885 e dei correlati Regolamenti del Consiglio 2022 da 876 a 880 é stata data vita al sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia e la Bielorussia.
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Crisi Russia Ucraina: è in vigore il sesto pacchetto di sanzioni
Con la pubblicazione delle Decisioni PESC 2022 da 881 a 885 e dei correlati Regolamenti del Consiglio 2022 da 876 a 880è stata data vita al sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia e la Bielorussia.
Fondamentalmente, come noto, il pacchetto è incentrato sul divieto di importazione di petrolio e prodotti petroliferi dalla Russia, se pur temperato da gradualità e da numerose deroghe a favore dei Paesi che potrebbero subire conseguenze immediate di grande impatto dall’applicazione nei termini fissati per gli altri Stati membri del divieto di cui trattasi.
Fondamentalmente, si tratta, per tutti gli Stati membri, della possibilità do continuare ad importare greggio fino al 5 dicembre 2022, se sulla base di transazioni una tantum per consegna a breve termine, concluse ed eseguite prima di tale data, o se in riferimento all'esecuzione di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 e di continuare ad importare prodotti petroliferi, a condizioni simili, fino al 5 febbraio 2023.
Le deroghe riguardando i Paese senza sbocco sul mare nonché la Bulgaria e la Croazia. Il Regolamento (Reg. (UE)2022/879) fissa poi altre condizioni ed eccezioni estremamente dettagliate che saranno certamente oggetto di approfondimento anche da parte di autorità competenti e Confindustria nei prossimi giorni.
Di particolare interesse, con riferimento alle restrizioni, oltre all’ampliamento notevole dei soggetti listati, russi e bielorussi (per cui si raccomanda un monitoraggio stretto in termini di due diligence da parte degli esportatori ed importatori UE), sono sicuramente le disposizioni del Reg. (UE) 2022/879 che hanno introdottole Categorie IX e X nell’Allegato VII nel Reg. (UE) 833/2014, ampliando a numerosi componenti e sostanze chimice e ai reattori a flusso continuo nonché alle loro componenti modulari il divieto di esportazione già previsto per beni e tecnologie idonei allo sviluppo militare e della sicurezza in Russia. In particolare, va ricordato che, tra le “componenti modulari” sono ricomprese, tra gli altri, pompe per liquidi, valvole e miscelatori.
Va poi evidenziato l’inedito inserimento dell’articolo 5 quindecies nel Reg. (UE) 833/2014, che introduce il divieto di prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni al governo russo e, soprattutto, a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia.
La disposizione, che potrebbe creare molte preoccupazioni agli operatori italiani e unionali che controllano o partecipano a società russe, è però temperata dall’esclusione del divieto quando le prestazioni di servizi siano destinate all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità̀ o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà̀ o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità̀ o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.
Al momento non è disponibile una versione consolidata del Reg. (UE) 833/2014 né del Reg. (CE) 765/2006: si consiglia, pertanto, si scaricare la versione consolidata attualmente pubblicata per confrontarla direttamente con le ultime modifiche apportate dai Regolamenti citati.
Easyfrontier resta a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento in merito all’intero insieme delle misure restrittive imposte a Russia, Bielorussia, Oblast di Donetsk e Luhansk attraverso la task force dedicata a cui potete rivolgervi scrivendo a
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