Con la Comunicazione C/2025/5098, pubblicata sulla GUUE C oggi, 17 settembre 2025, la Commissione ha aggiornato le tabelle relative all’applicazione della Convenzione PEM sulle norme di origine. Sempre nel quadro della Convenzione PEM, il 31 agosto 2025 è entrato in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1728 dell’8 agosto 2025, che modifica il Regolamento (UE) 2015/2447 in materia di rilascio e compilazione delle prove dell’origine preferenziale.
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Cumulo paneuromediterraneo: la Commissione UE aggiorna le tabelle di applicazione
Con la Comunicazione C/2025/5098, pubblicata sulla GUUE C oggi, 17 settembre 2025, la Commissione europea ha aggiornato le tabelle relative all’applicazione della Convenzione regionale paneuromediterranea (PEM) sulle norme di origine.
Le novità riguardano in primo luogo il cumulo diagonale: le nuove tabelle precisano, per ciascuna coppia o gruppo di Paesi, se il cumulo sia applicabile secondo le norme del 2012, quelle del 2023 o le regole transitorie (c.d. transitional rules), indicando anche le date di decorrenza e le eccezioni, in particolare per alcune categorie merceologiche e nei rapporti con la Turchia, la Moldavia e la Georgia.
Un secondo elemento di rilievo è l’aggiornamento sui certificati elettronici: l’allegato I elenca i Paesi che hanno attivato sistemi digitali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 ed EUR-MED, con i portali ufficiali per la verifica di autenticità (tra cui Norvegia, Turchia, Marocco e Israele).
Infine, l’allegato II riporta le Parti che hanno scelto di applicare in maniera più ampia la permeabilità tra regole 2012 e 2023, estendendola a tutti o a parte dei loro partner commerciali (ad esempio Islanda, Norvegia, Svizzera e alcuni Paesi dei Balcani).
Nel quadro della Convenzione PEM, il 31 agosto 2025è entrato in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1728 dell’8 agosto 2025, che modifica il Regolamento (UE) 2015/2447 in materia di rilascio e compilazione delle prove dell’origine preferenziale. Le sue disposizioni si applicano retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2025, in coerenza con l’avvio del periodo transitorio della Convenzione PEM.
Le principali modifiche introdotte riguardano diversi aspetti della gestione delle dichiarazioni del fornitore. In primo luogo, le dichiarazioni del fornitore, comprese quelle a lungo termine, devono riportare espressamente il “quadro giuridico utilizzato per determinare l’origine delle merci”; se tale informazione non viene specificata, fino al 31 dicembre 2025 la dichiarazione sarà considerata come riferita alla versione originale della Convenzione PEM.
Per alcuni prodotti classificati nei capitoli 1, 3, 16 e dal 25 al 97 del Sistema Armonizzato, le dichiarazioni del fornitore secondo la versione originaria possono essere accettate anche come documenti giustificativi per la compilazione o il rilascio di prove di origine conformi alla Convenzione PEM modificata (Decisione del Comitato misto n. 1/2023), con la responsabilità dell’esportatore di assicurare il rispetto delle condizioni di cumulo e delle regole applicate.
Gli allegati 22-15, 22-16, 22-17 e 22-18 del Regolamento (UE) 2015/2447 sono, inoltre, stati aggiornati: le note a piè di pagina riguardanti la dichiarazione del fornitore richiedono ora l’indicazione del quadro giuridico utilizzato; in mancanza, fino al 31 dicembre 2025, viene applicato un “default” legale che fa riferimento alla versione originaria della Convenzione PEM.
Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 coesistono due regimi paralleli: la versione originale e la versione riveduta della Convenzione PEM, con disposizioni transitorie stabilite dallaDecisione n. 2/2024. Le implicazioni operative per le imprese consistono nell’adeguare immediatamente i modelli delle dichiarazioni del fornitore per includere il quadro normativo applicato, verificare che i materiali/prodotti coperti rientrino nei capitoli indicati se si intende usare la dichiarazione originaria come prova per la versione riveduta, mantenere tutta la documentazione a supporto del rispetto del cumulo per eventuali controlli, e assicurare che ogni fornitore o intermediario utilizzi correttamente la nuova dichiarazione per evitare incongruenze in sede doganale.
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