Dopo il lungo travaglio che ha portato all’adozione della Decisione 1/2023, relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, il Comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ha adottato due importantissime modifiche.
La prima (Decisione 1/2024) impone l’accettazione da parte di tutti gli stati contraenti dei cosiddetti Electronic Proof of Origin Certificate, vale a dire i certificati EUR.1 elettronici già correntemente utilizzati nel nostro Paese. La seconda (Decisione 2/2024) garantisce la possibilità di continuare ad utilizzare, dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, in forma anche permeabile, sia le “vecchie” regole di origine (quella della originaria convenzione PEM o quelle contenute negli accordi conclusi tra i singoli paesi aderenti) sia le nuove regole (“norme rivedute della Convenzione”). La Decisione 2/2024 è stata adottata, principalmente, per evitare “perturbazioni sulle possibilità di cumulo”, cumulo che costituisce un’opportunità non sempre sfruttata pienamente dalle nostre imprese, ma che impone particolari cautele quando viene effettivamente utilizzato.
Per tale ragione, la Commissione ha pubblicato, il 30 dicembre 2024, la Comunicazione C/2024/7561, relativa all'applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le Parti contraenti della presente convenzione. Sulla comunicazione è tornata tempestivamente l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con due Avvisi, uno datato al 31 dicembre 2024 e l’altro al 2 gennaio 2025, coi quali, oltre a ricordare l’opportunità di avvalersi delle tabelle riportate nella comunicazione per valutare l’effettiva possibilità di cumulo tra le parti contraenti, si rende noto che le medesime tabelle sono da considerarsi incomplete a seguito del completamento delle procedure nazionali per l’attuazione delle Decisioni 1/2023, 1/2024 e 2/2024 da parte di Serbia e Bosnia ed Erzegovina e dell’Ucraina: pertanto, le tabelle dovranno essere lette considerando gli inserimenti dettagliati negli Avvisi stessi.
Con l’Avviso del 19 dicembre 2024 ADM, dopo una breve narrativa sul processo di adozione delle ultime decisioni del Comitato congiunto della convenzione regionale sulle norme preferenziali di origine paneuromediterranee e dopo aver ricordato che l’articolo 42, paragrafo 9 della Decisione 2/2024 prevede che EUR.1 e dichiarazioni di origine rilasciati dopo il primo gennaio 2025 e che si basino sulle “norme rivedute della convenzione” dovranno riportare la dicitura “REVISED RULES” - ha comunicato la creazione dei due nuovi codici da utilizzare nelle dichiarazioni doganali: U078 nel caso di utilizzo delle norme rivedute per il rilascio di un certificato EUR.1 e U079 quando si utilizzi la dichiarazione di origine (dichiarazione su fattura) da parte di esportatori autorizzati o quando il valore delle merci originarie sia pari o inferiore a 6000 euro.
Come ultima nota a margine, osserviamo che ADM ha deciso di utilizzare l’espressione “Convenzione PEM riveduta” mentre nelle Decisioni del Comitato congiunto, così come pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione, si parla di “norme rivedute della convenzione”, espressione più coerente con l’indicazione “REVISED RULES” da riportare nelle prove di origine.
Sugli effetti delle “norme rivedute della convenzione”, sia con riferimento alle dichiarazioni dei fornitori, sia con riferimento al complesso meccanismo per l’utilizzo del più opportuno e fruttifero “set” di norme di origine nell’ambito del paneuromediterraneo, torneremo con articoli di approfondimento e, soprattutto, in occasione dei Giovedì Formativi di primavera di Easyfrontier.