Il panorama degli scambi commerciali nell’area Pan-Euro-Mediterranea si appresta a vivere una trasformazione decisiva. A partire dal 1° gennaio 2026, l’Unione Europea applicherà le regole riviste della Convenzione PEM in tutti gli accordi bilaterali che contengono un riferimento dinamico alla Convenzione stessa nei loro protocolli sulle regole di origine. Questa transizione mira a modernizzare un sistema che coinvolge 25 parti contraenti, tra cui i Paesi EFTA, i partecipanti al Processo di Barcellona, i Balcani occidentali, la Moldova, la Georgia e l’Ucraina.
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Dal 1° gennaio 2026 scattano le Nuove Regole PEM e i nuovi Codici TARIC
Il panorama degli scambi commerciali nell’area Pan-Euro-Mediterranea si appresta a vivere una trasformazione decisiva. A partire dal 1° gennaio 2026, l’Unione Europea applicherà le regole riviste della Convenzione PEM in tutti gli accordi bilaterali che contengono un riferimento dinamico alla Convenzione stessa nei loro protocolli sulle regole di origine. Questa transizione mira a modernizzare un sistema che coinvolge 25 parti contraenti, tra cui i Paesi EFTA, i partecipanti al Processo di Barcellona, i Balcani occidentali, la Moldova, la Georgia e l’Ucraina.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), con un avviso del 7 gennaio 2026, ha fornito chiarimenti fondamentali sull’applicazione della Convenzione PEM riveduta, delineando i nuovi scenari operativi e i codici doganali necessari per le importazioni nell’Unione Europea a partire dal 1° gennaio 2026. Un aspetto cruciale sottolineato da ADM riguarda Marocco, Egitto, Palestina e Tunisia. In attesa della ratifica formale della Convenzione riveduta, questi Paesi esporteranno infatti verso l’UE seguendo le regole transitorie previste dai loro accordi bilaterali.
Per quanto riguarda il cumulo diagonale, ADM ha evidenziato inoltre l’importanza del “principio di permeabilità”:
- I materiali originari secondo le vecchie norme, importati in Marocco, Egitto, Palestina o Tunisia, possono essere utilizzati nel cumulo diagonale seguendo le norme transitorie.
- Questa condizione è valida esclusivamente quando la destinazione finale delle merci è l’UE.
Per garantire un uso armonizzato delle dichiarazioni di importazione, sono stati introdotti nuovi codici documento TARIC obbligatori dal 2026. Questi codici permetteranno alle dogane di identificare con precisione la base giuridica dell’origine preferenziale dichiarata:
- N954 e N864: da utilizzare rispettivamente per i certificati EUR.1 e le dichiarazioni su fattura che non contengono le diciture “regole transitorie” o “regole riviste”.
- U078 e U079: rispettivamente per certificati EUR.1 e dichiarazioni di origine che recano la dicitura espressa “revised rules”.
- U045: certificato di circolazione EUR-MED;
- U048: dichiarazione di origine EUR-MED;
- U075: certificato di circolazione EUR.1 (a condizione che nella casella 7 sia inserita la nota “Transitional Rules / Regole transitorie”) nel contesto delle regole di origine transitorie PEM;
- U076: dichiarazione di origine (a condizione che la dichiarazione menzioni “origine secondo le regole transitorie”) nel contesto delle regole di origine transitorie PEM.
L’entrata in vigore delle nuove regole PEM e dei codici TARIC rappresenta un passo fondamentale per la semplificazione e l’armonizzazione degli scambi commerciali nell’area Pan-Euro-Mediterranea. L’aggiornamento normativo non solo garantisce maggiore chiarezza e tracciabilità delle dichiarazioni di origine preferenziale, ma rafforza anche la sicurezza giuridica per operatori economici e autorità doganali.
Prepararsi per tempo a queste novità sarà essenziale per sfruttare appieno i vantaggi della Convenzione PEM e assicurare una gestione efficiente delle importazioni a partire dal 2026.
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