La Commissione europea ha formalmente istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di stoffe non tessute di polietilene tereftalato a filatura diretta, comunemente note come Spunbond in PET, provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese.
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Dazi definitivi UE sullo Spunbond in PET dalla Cina
La Commissione europea ha formalmente istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di stoffe non tessute di polietilene tereftalato a filatura diretta, comunemente note come Spunbond in PET, provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese. Il provvedimento, adottato tramite il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2393 del 29 ottobre 2026 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale comunitaria, sancisce la conclusione dell’istruttoria avviata a seguito della denuncia dei produttori europei, disponendo contestualmente la riscossione definitiva delle garanzie e dei dazi provvisori già introdotti a maggio 2026. Le misure sono pienamente operative e vincolanti in tutti i Paesi dell’Unione a decorrere dal 31 ottobre 2026.
Il perimetro del Regolamento comprende specifici fogli agugliati non tessuti di filamenti di poliestere, anche rinforzati con fibre di vetro, aventi un peso superiore a 70 grammi al metro quadro e uno spessore compreso tra 0,5 e 1,8 millimetri. Il materiale, tipicamente impregnato con leganti e non spalmato, ricade sotto la classificazione doganale dell’Unione nei codici TARIC 5603 13 90 70 e 5603 14 80 70.
L’entità del prelievo doganale, calcolato sul prezzo netto franco frontiera dell’Unione a dazio non corrisposto, varia a seconda del grado di cooperazione mostrato dai singoli fabbricanti cinesi.
Per la società Hubei Unibon Nonwovens è stata fissata un’aliquota individuale del 39,8% abbinata al codice TARIC addizionale 88CB. Al Gruppo Tiandingfeng, che comprende sia Changde Tiandingfeng che Tiandingfeng Nonwovens, è applicato un dazio del 48,1% con codice addizionale 88CC. Gli altri fabbricanti esportatori cinesi che hanno cooperato all’inchiesta senza rientrare nel campione (nello specifico Hebei Jinliu, Hebei Saikefu, Hubei Bushi, Shouguang Fada e Jiangyin Huasicheng) sono soggetti a un’aliquota media ponderata del 47,1%, ciascuno con un proprio codice addizionale dedicato. Per tutti gli altri operatori cinesi non cooperanti o non identificati scatterà invece l’aliquota d’ufficio più onerosa, pari al 48,1% sotto il codice residuale 8999.
Dal punto di vista operativo e documentale, l’accesso alle aliquote individuali del 39,8% e del 47,1% impone una disciplina rigorosa. Le dogane dell’Unione possono applicare tali percentuali unicamente a condizione che venga esibita una fattura commerciale valida emessa dal produttore esportatore, contenente una precisa dichiarazione formale firmata da un funzionario della società. La dichiarazione deve riportare chiaramente le generalità del firmatario, la ragione sociale, l’indirizzo, il quantitativo esatto in tonnellate e il relativo codice addizionale TARIC. L’eventuale assenza di tale menzione, o la presenza di irregolarità formali, comporterà la decadenza automatica dall’agevolazione e il contestuale assoggettamento al dazio massimo del 48,1%, ferma restando la facoltà per le autorità doganali di svolgere controlli fisici e documentali ordinari sulla spedizione.
In merito alle importazioni pregresse, il regolamento dispone che le somme depositate a titolo di dazio provvisorio vengano incassate definitivamente entro i limiti delle nuove aliquote, mentre le quote versate in eccedenza saranno svincolate a favore degli importatori. Al contempo, la Commissione ha escluso l’applicazione retroattiva delle misure alle partite registrate prima dell’istituzione dei dazi provvisori, non avendo riscontrato l’impennata anomala di volumi che la normativa richiede per procedere con il recupero a posteriori.
Impatto operativo
Le ricadute industriali sono particolarmente rilevanti per le imprese manifatturiere a valle, soprattutto per i produttori di membrane bituminose e materiali impermeabilizzanti per l’edilizia, che impiegano lo Spunbond in PET come armatura portante. La Commissione ha però evidenziato come le aziende che incorporano il materiale in prodotti finiti destinati all’esportazione fuori dai confini comunitari possano azzerare l’impatto economico ricorrendo al regime di perfezionamento attivo, strumento doganale che consente di sospendere i dazi all’importazione sulle materie prime destinate a successiva riesportazione.
Per gli approvvigionamenti destinati al mercato interno, diventa invece essenziale condurre un audit tempestivo dei contratti con i fornitori cinesi per garantire la perfetta conformità delle fatture ed evitare sovrapprezzi non dovuti. Parallelamente, le imprese dovranno valutare la diversificazione delle fonti di acquisto, tenendo conto sia della capacità produttiva residua dei fabbricanti europei, sia dei flussi da Paesi terzi come la Turchia. Resta infine aperta la possibilità, decorsi almeno dodici mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, di richiedere l’apertura di un riesame intermedio delle misure qualora intervengano mutamenti strutturali e duraturi nelle dinamiche di mercato e nei canali di fornitura.
Easyfrontier supporta le imprese nella gestione delle complessità doganali e nella valutazione delle opportunità offerte dai regimi doganali speciali, aiutandole a individuare le soluzioni più efficaci per ottimizzare i costi di importazione, garantire la conformità normativa e tutelare la competitività dei propri approvvigionamenti.
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