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Deforestation: importanti novità

03/10/2024 -

La Commissione sta agendo, in prossimità della scadenza ad oggi prevista del 30 dicembre 2024, su più fronti: da un lato, ha sviluppato i codici di certificato da utilizzare per segnalare la presenza del o dei due diligence statements nelle dichiarazioni doganali e ha pubblicato (anche se si resta in attesa della disponibilità della traduzione in tutte le lingue ufficiali dell’Unione per considerarla valida) una nuova Guidance

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La Commissione sta agendo, in prossimità della scadenza ad oggi prevista del 30 dicembre 2024, su più fronti: da un lato, ha sviluppato i codici di certificato da utilizzare per segnalare la presenza del o dei due diligence statements nelle dichiarazioni doganali e ha pubblicato (anche se si resta in attesa della disponibilità della traduzione in tutte le lingue ufficiali dell’Unione per considerarla valida) una nuovaGuidance, che risponde a molte perplessità generate dalla complessità della normativa; mentre, dall’altro,ha comunicato di aver richiesto a Parlamento e Consiglio di voler considerare la possibilità di un rinvio di un anno del momento dal quale la presentazione delle due diligence statement diverrà obbligatoria per immettere sul mercato i prodotti rientranti nelle sette categorie indicate dal Regolamento (olio di palma, bestiame, soia, caffè, cacao, legname, gomma e prodotti derivati da tali materie prime (carne, mobili o cioccolato)).


Se approvata da Parlamento e Consiglio, la legge sarà applicabile il 30 dicembre 2025 per le grandi e medie imprese e il 30 giugno 2026 per le micro e piccole imprese.

La Guidance tocca i temi che sono stati più discussi negli ultimi mesi, tra cui in particolare le definizioni di:

  • “Placing on the market”;
  • “Making available on the market”;
  • “Export” (al riguardo, la Guidance, oltre al richiamo alla definizione di esportazione di cui all’articolo 269 del CDU, evidenzia che non rientra nell’ambito di applicazione dell’EUDR la riesportazione, in quanto collegata per definizione ai prodotti oggetto di regimi speciali che non hanno mai acquisito la posizione unionale);
  • “Negligible risk”;
  • “Operatore”;
  • “Due diligence”.

Il documento si sviluppa in undici capitoli e due allegati, riguardanti il primo dieci possibili scenari, che intendono chiarire nella pratica le interpretazioni di “immissione sul mercato”, “messa a disposizione sul mercato” ed “esportazione”; il secondo, esempi di requisiti di informazione e due diligence per i prodotti compositi, strutturati in tabelle esplicative.

Torneremo sui contenuti della Guidance e sulle novità del EUDR nei prossimi giorni per un’analisi più puntuale.





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