La Direzione Dogane dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha reso noto il documento aggiornato di Domande e Risposte (Q&A) di DG TAXUD della Commissione Europea riguardante l’applicazione dell’articolo 59a (o 59 bis) del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447 (CDU-RE). Le nuove indicazioni forniscono chiarimenti operativi fondamentali per l’applicazione dei dazi doganali adeguati e dei contingenti tariffari sulle merci importate dagli Stati Uniti.
News Notizie in materia doganale
DG TAXUD aggiorna le Q&A sull’origine non preferenziale delle merci USA e l’impatto sui dazi
La Direzione Dogane dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha reso noto il documento aggiornato di Domande e Risposte (Q&A) di DG TAXUD della Commissione Europea riguardante l’applicazione dell’articolo 59a (o 59 bis) del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447 (CDU-RE). Le nuove indicazioni forniscono chiarimenti operativi fondamentali per l’applicazione dei dazi doganali adeguati e dei contingenti tariffari sulle merci importate dagli Stati Uniti.
I punti chiave pubblicati dalla Commissione Europea stabiliscono quanto segue.
- L’articolo 59a CDU-RE non introduce alcuna prova d’origine standardizzata o certificato tipo. Vige il principio della libera prova, ma i documenti rilasciati da terzi — come le diciture “made in US”, le dichiarazioni d’origine in fattura, le autocertificazioni o i certificati di origine tradizionali — non sono di per sé sufficienti a dimostrare l’origine non preferenziale.
- L’importatore UE (dichiarante) deve possedere e fornire ulteriori prove pertinenti sia sull’origine non preferenziale statunitense delle merci, sia sul fatto che siano state trasportate direttamente dagli Stati Uniti nell’Unione Europea.
- I certificati di origine previsti dall’art. 57 CDU-RE si riferiscono a specifiche misure e non si applicano ai contingenti tariffari dell’art. 2 del Regolamento (UE) 2026/1455, per i quali si segue la regola della libera prova.
- Valore di certificati SPS, dichiarazioni di coltivazione e numeri VIN:
- Certificati Sanitari e Fitosanitari (SPS) e dichiarazioni di coltivazione: attestano la conformità sanitaria o il luogo di raccolta, ma non costituiscono prove autonome dell'origine doganale; possono servire unicamente come documentazione di supporto integrativa.
- Decodifica del numero VIN (Vehicle Identification Number): non si basa sulle regole dell’origine non preferenziale e non costituisce prova sufficiente da sola per accedere al trattamento tariffario agevolato sui veicoli.
Impatto operativo
L’aggiornamento comporta conseguenze operative dirette per la gestione della supply chain e per gli adempimenti doganali delle imprese comunitarie:
1. Qualora l’esportatore statunitense non sia in grado di fornire la documentazione probatoria supplementare richiesta, l’importatore UE non potrà richiedere l’applicazione dei dazi doganali adeguati o l’accesso ai contingenti tariffari.
2. Le aziende dell’Unione Europea devono raccomandare e richiedere formalmente agli esportatori statunitensi il recupero preventivo delle prove documentali utili a dimostrare sia il processo produttivo sia la logistica del trasporto diretto.
3. Non è più possibile fare affidamento esclusivo su semplici clausole contrattuali o dichiarazioni sintetiche in fattura; le imprese devono strutturare un dossier probatorio articolato, raccogliendo documenti di trasporto, contratti, attestazioni logistiche ed eventuali certificazioni tecniche a supporto.
Easyfrontier può supportare le imprese nell’analisi dell’impatto delle nuove disposizioni doganali, nella verifica della documentazione probatoria e nella definizione di procedure operative per ridurre i rischi e gestire correttamente le importazioni dagli Stati Uniti.
Per supporto e assistenza, contattaci qui.