News Notizie in materia doganale

homeNewsDichiarante CBAM autorizzato: requisiti e qualità per l'ottenimento della qualifica

Dichiarante CBAM autorizzato: requisiti e qualità per l'ottenimento della qualifica

13/11/2024 -

In data 30 ottobre 2024 la Commissione europea ha pubblicato una bozza di Regolamento di esecuzione che stabilisce le modalità di ottenimento della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato e un allegato contenente l’elenco delle informazioni che gli operatori economici sono tenuti a fornire per ottenere la qualifica medesima. In particolare, la proposta di Regolamento chiarisce che la domanda di dichiarante CBAM autorizzato dovrà essere trasmessa in formato elettronico attraverso il Registro CBAM che sarà implementato prossimamente.

Aumenta le dimensioni dei testi:AAA

Come già preannunciato, in data 30 settembre 2024 la Commissione europea ha pubblicato una bozza di Regolamento di esecuzione che stabilisce le modalità di ottenimento della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato e un allegato contenente l’elenco delle informazioni che gli operatori economici sono tenuti a fornire per ottenere la qualifica medesima.

In particolare, la proposta di Regolamento chiarisce che la domanda di dichiarante CBAM autorizzato dovrà essere trasmessa in formato elettronico attraverso il Registro CBAM che sarà implementato prossimamente.

La qualifica di dichiarante CBAM autorizzato sarà generalmente rilasciata entro 120 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Laddove, poi, l’autorità competente richiedesse informazioni aggiuntive necessarie per il rilascio della qualifica, il predetto termine è esteso di 30 giorni. In ogni caso, il rilascio dovrebbe avvenire entro 180 giorni dalla data della richiesta.

Inoltre, il Regolamento fornisce chiarimenti sulle condizioni che devono essere rispettate affinché i requisiti per diventare dichiarante CBAM autorizzato siano rispettati. A tal proposito, è opportuno ricordare che, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento CBAM di base, il Regolamento (UE) 2024/956, può richiedere la qualifica solo un operatore economico che:

-Non ha commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, delle norme sugli abusi di mercato o del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma del presente regolamento, e in particolare non ha riportato condanne definitive per reati gravi in relazione alla sua attività economica nei cinque anni precedenti la domanda;

-Dimostra di possedere la capacità finanziaria e operativa per adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento;

-È stabilito nello Stato membro in cui è presentata la domanda; e

-Il richiedente è in possesso di codice EORI.

Si precisa che al termine del periodo transitorio, ovvero a partire dal 1° gennaio 2026, potrà importare beni classificati nei codici doganali soggetti a normativa CBAM solo un operatore economico titolare di qualifica di dichiarante CBAM autorizzato.

Per assistenza in materia CBAM, contattaci qui.

Tutte le news
Condividi:

Per ulteriori informazioni contattaci:

Policy / Privacy

EASYDOWNLOAD

La dogana digitale in un click

Ricerca, download e monitoraggio delle dichiarazioni doganali e dei visti uscire

Scopri di più