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Dual use: pubblicate le nuove misure nazionali degli Stati Membri UE

12/05/2026 -

In conformità al Regolamento (UE) 2021/821, la Commissione europea ha reso note le misure specifiche adottate dai singoli Stati membri per quanto riguarda il controllo, l’intermediazione, il transito e l’assistenza tecnica di prodotti a duplice uso.

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In conformità al Regolamento (UE) 2021/821, la Commissione europea ha reso note le misure specifiche adottate dai singoli Stati membri per quanto riguarda il controllo, l’intermediazione, il transito e l’assistenza tecnica di prodotti a duplice uso.

Molti Stati membri hanno introdotto normative nazionali che impongono obblighi di autorizzazione per prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco ufficiale dell’Allegato I, qualora vi sia il sospetto di utilizzi sensibili (armi chimiche, biologiche, nucleari o scopi militari).

  • Tra i Paesi che hanno adottato tali controlli figurano Italia, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Irlanda, Croazia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Austria, Romania, Slovenia, Finlandia e Svezia.
  • Specifici controlli sui prodotti di sorveglianza informatica non in elenco sono stati adottati da Italia, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Irlanda, Croazia, Ungheria, Romania, Slovenia e Svezia. In questi casi, l’autorizzazione è richiesta se i prodotti possono essere destinati alla repressione interna o a violazioni dei diritti umani.

Le autorità nazionali hanno la facoltà di estendere i controlli anche ai servizi di intermediazione e al transito di merci non unionali.

  • Paesi come Italia, Spagna, Grecia, Bulgaria e Paesi Bassi hanno esteso i controlli sull’intermediazione a prodotti non elencati o in casi in cui l’intermediario abbia motivo di sospettare usi illeciti.
  • Transito (Art. 7): il transito di prodotti non unionali non compresi in elenco può essere vietato in Italia, Francia, Belgio, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna e altri paesi, se destinati a usi sensibili.

Quasi tutti gli Stati membri hanno implementato controlli supplementari per motivi di sicurezza pubblica o rispetto dei diritti umani.

  • Germania: ha un elenco molto dettagliato che include tecnologie per computer quantistici, apparecchiature per la produzione di semiconduttori e sistemi di sorveglianza TIC.
  • Italia: prevede autorizzazioni specifiche per l’esportazione verso Armenia, Iran, Kazakistan o Kirghizistan di motori a pistoni utilizzabili nel settore dell’aviazione (inclusi UAV).
  • Lituania: applica un elenco nazionale molto esteso che copre componenti elettronici, macchine utensili e vari prodotti industriali.
  • Francia: ha adottato controlli su elicotteri, gas lacrimogeni e tecnologie associate ai computer quantistici.

Sebbene viga la libera circolazione nel mercato unico, alcuni Stati hanno esteso i controlli sui trasferimenti di determinati prodotti tra Paesi membri. Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Croazia, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Slovacchia, Finlandia e Svezia hanno infatti adottato misure per monitorare questi trasferimenti in casi specifici.

Ogni Stato membro ha inoltre definito il proprio regime sanzionatorio per le violazioni. In Italia, le sanzioni amministrative per violazione delle formalità possono arrivare a 90.000 EUR, mentre le sanzioni penali per dolo prevedono l’arresto fino a sei anni e ammende fino a 250.000 EUR. In Germania, le sanzioni per le società possono raggiungere i 40 milioni di EUR, con pene detentive fino a 15 anni per i casi più gravi.

Per i dettagli completi si può verificare l’elenco completo fornito nella Nota Informativa.

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