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E-commerce: dal 1° luglio 2026 arriva il dazio di 3 euro

19/05/2026 -

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha comunicato ulteriori dettagli operativi in merito alla riforma per le spedizioni di modesto valore provenienti da Paesi extra-UE che entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2026.

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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha comunicato ulteriori dettagli operativi in merito alla riforma per le spedizioni di modesto valore provenienti da Paesi extra-UE che entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2026.

La principale novità riguarda la soppressione della franchigia dai dazi all’importazione per tutte le merci spedite direttamente da un Paese terzo a una persona residente nell’Unione Europea, anche se il valore della spedizione è inferiore a 150 euro. Fino ad oggi, tali acquisti erano esenti da dazi doganali, ma la nuova normativa unionale punta a eliminare questo vantaggio per garantire un maggiore equilibrio competitivo tra i venditori extra-UE e gli operatori economici europei.

Per gestire il passaggio al nuovo sistema, è previsto un periodo transitorio che va dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028. Durante questa finestra temporale, su ogni articolo contenuto in una spedizione di valore non superiore a 150 euro, verrà applicato un dazio doganale forfettario di 3 euro per articolo.

È importante sottolineare che questo dazio verrà applicato indipendentemente dal regime IVA utilizzato (IOSS, regime speciale o IVA standard). È considerato a tutti gli effetti un diritto doganale (tipo tributo A00) e, pertanto, sarà anch’esso soggetto ad IVA.

Il sistema dei 3 euro resterà in vigore fino all’introduzione dell’EU Customs Data Hub, prevista per il 1° luglio 2028. Da quella data, la misura transitoria decadrà e tutte le merci acquistate tramite e-commerce saranno soggette all’aliquota normale del dazio, a prescindere dal loro valore.

La riforma ha lo scopo di rafforzare i controlli sulle spedizioni di basso valore e contrastare i fenomeni fraudolenti. In quest’ottica, a partire dal 1° novembre 2026, diventerà obbligatorio l’inserimento di nuovi identificativi di prodotto (“Product Identifiers”) nelle dichiarazioni doganali, per affinare l’analisi dei rischi.

Le aziende del settore dovranno adeguare i propri sistemi informatici e le procedure dichiarative. Tra le modifiche tecniche segnalate, spicca l’eliminazione del codice di esenzione C07 (finora usato per la franchigia) e l’introduzione del nuovo codice F53 per le operazioni soggette a IVA ordinaria. Gli operatori sono inoltre invitati a verificare e adeguare le proprie garanzie per la dilazione del pagamento (DPO).

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