Con l’avviso del 9 settembre 2026, la Direzione Dogane ha fornito le indicazioni operative per gli operatori economici che intendono aderire al regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione (Special Arrangement), regolato dall’art. 74-sexies.1 del DPR 633/1972. Tali istruzioni si collegano all’entrata in vigore della riforma dell’e-commerce del 1° luglio 2026 e richiamano le indicazioni recate dalla Circolare n. 17/2026.
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E-commerce e Special Arrangement IVA: le indicazioni dell’Agenzia delle Dogane sulle modalità di adesione
Con l’avviso del 9 settembre 2026, la Direzione Dogane ha fornito le indicazioni operative per gli operatori economici che intendono aderire al regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione (Special Arrangement), regolato dall’art. 74-sexies.1 del DPR 633/1972. Tali istruzioni si collegano all’entrata in vigore della riforma dell’e-commerce del 1° luglio 2026 e richiamano le indicazioni recate dalla Circolare n. 17/2026.
Per avvalersi del regime speciale IVA all’importazione, gli operatori economici sono tenuti a inviare una comunicazione preventiva a mezzo PEC alla Direzione Dogane. Per operare correttamente nell’ambito dello Special Arrangement, l’operatore deve garantire il rispetto dei seguenti requisiti:
- Codice di procedura aggiuntiva F49: obbligo di indicare il codice F49 nelle dichiarazioni doganali relative ai tracciati H1, H6 o H7.
- Autorizzazione alla dilazione di pagamento (DPO): possesso o richiesta tempestiva dell’autorizzazione DPO ai sensi dell’art. 110 lett. c) del Codice Doganale dell’Unione (CDU) per gestire i flussi e-commerce.
- Garanzia globale (CGU): obbligo di costituire o adeguare una garanzia globale a copertura degli oneri doganali (dazio di 3 euro e IVA).
- Data Element 12 10 000 000 (Deferred Payment): a decorrere dal 1° luglio 2026, è diventata obbligatoria la valorizzazione di questo campo con il riferimento alla dilazione di pagamento per tutte le dichiarazioni presentate in Special Arrangement.
L’avviso richiama inoltre due regole fondamentali per la gestione del regime F49:
1. Il dazio forfettario di 3 euro (tributo A00) deve essere compreso nella base imponibile per il calcolo dell’IVA all’importazione.
2. La contabilizzazione del debito avviene successivamente alla ricezione della notifica dell’IVA riscossa, secondo le modalità e le tempistiche fissate dalla disciplina unionale.
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