News Notizie in materia doganale

homeNewsEntra in vigore il nono pacchetto sanzioni. Approfondimenti di Easyfrontier

Entra in vigore il nono pacchetto sanzioni. Approfondimenti di Easyfrontier

20/12/2022 -

Il 16 dicembre 2022, il Consiglio della UE ha adottato il nono pacchetto di misure restrittive (embarghi) contro la Federazione russa. Di particolare interesse per le imprese è il Reg. (UE) 2022/2474 in quanto introduce restrizioni ed estensioni di restrizioni esistenti praticamente in tutti gli ambiti del commercio con la Federazione Russa. I regolamenti sono entrati in vigore il 17 dicembre 2022, salvaguardando in alcuni casi i contratti conclusi prima di tale data.

Aumenta le dimensioni dei testi:AAA

Il 16 dicembre 2022, con le Decisioni PESC 2022/2477; 2022/2478 e 2022/2479 e i corrispondenti tre Regolamenti (UE) 2022/2474; 2022/2475 e 2022/2476, il Consiglio della UE ha adottato il nono pacchetto di misure restrittive (embarghi) contro la Federazione russa. I regolamenti sono entrati in vigore il 17 dicembre 2022, salvaguardando in alcuni casi i contratti conclusi prima di tale data.

Nello specifico, il Reg. (UE) 2022/2474 modifica il Reg.(UE) 833/2014 e riguarda le restrizioni al commercio di beni e servizi in import e in export, mentre i Reg.(UE) 2022/2475 e 2022/2476 incidono sulle restrizioni a carico di persone ed entità. In particolare, il Reg. (UE) 2022/2475 stabilisce che le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità e persone fisiche, che, prima di essere listate, hanno svolto un ruolo significativo nel commercio internazionale di prodotti agricoli e alimentari ; il Reg. (UE) 2022/2476 estende, invece, le misure restrittive ad ulteriori 168 fra soggetti ed entità collegate al complesso militare e industriale della Federazione Russa.

Di particolare interesse per le imprese resta il Reg. (UE) 2022/2474 in quanto introduce restrizioni ed estensioni di restrizioni esistenti praticamente in tutti gli ambiti del commercio con la Federazione Russa.

Per quanto riguarda le nuove restrizioni all’export, dal nuovo regolamento risulta evidente un intervento ad ampio raggio su ogni allegato: il nono pacchetto introduce, infatti, nuovi controlli e restrizioni alle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso, nonché di beni e tecnologie che contribuiscono al rafforzamento delle capacità militari e al potenziamento tecnologico della Russia.

Di seguito, i numeri degli allegati si riferiscono ai numeri riportati nel Reg.(UE) 833/2014: pertanto, essi andranno confrontati con il medesimo numero di allegato rinvenibile nella edizione consolidata del Reg. (UE) 833/2014.

Allegato VII

È stato aumentato l’elenco dei beni vietati dall' allegato VII con l’introduzione di beni tra cui “Reti, padiglioni per esterno/tettoie, tende, coperte e abbigliamento, appositamente progettati per la mimetizzazione” (X.A.VIII.023) e “motori a pistone alternativo o rotativo (motori a scoppio) o motori elettrici” (X.A.VII.003). Alla parte B del medesimo allegato, sono stati aggiunti i cristalli piezoelettrici montati, alcuni componenti elettrici/magnetici quali calamite, spine e prese di corrente, interruttori, e parti elettriche di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove nel capitolo 85 ed alcune macchine per la fabbricazione additiva ma anche le stampanti 3D.

Allegato XI

Tra i beni adatti all’uso nell’aviazione o nell’industria aerospaziale riportati all’Allegato XI vietati all’esportazione, sono stati aggiunti i motori e loro parti, come riportato nella nuova Parte C la quale vieta, nello specifico, le voci di SA 840710 (Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) per l'aviazione) e 840910 (Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone a combustione interna per l’aviazione).

Viene anche introdotta una deroga al divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione dei beni rientranti nei codici NC 8517 71 00 (Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti), 8517 79 00 ( Altre – di parti) e 9026 00 00 (Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas) elencati nell'allegato XI, parte B, o l’assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l'assistenza finanziaria connessi, dopo aver accertato che ciò è necessario per usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari.

Allegato XXIII

L’Allegato XXIII ha subito una modifica con l’introduzione della parte B che vieta, ad esempio, ogni tipologia di computer, portatile o meno, dischi allo stato solido, unità di memoria, gruppi elettrogeni, ferri e pistole per brasare apparecchi di radionavigazione, apparecchi di radiotelecomando ma anche obiettivi, cineprese o cannocchiali con mirino di puntamento per armi e giocattoli e modelli di materia plastica, a motore.Per tali beni, i divieti non si applicano all'esecuzione, fino al 16 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 17 dicembre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

Per i beni che rientrano invece nelle VD 2701, 2702, 2703 e 2704 (carboni fossili; ligniti, torba Coke e semi-coke) elencati nell'allegato XXIII parte A, i divieti non si applicano all'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

Per i beni elencati nell'allegato XXIII, parte B, i divieti non si applicano all'esecuzione, fino al 16 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 17 dicembre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

Allegato XXIII

I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione,

Parte A: NC 2701, 2702, 2703 e 2704




fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022

Parte B: tutta




fino al 16 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 17 dicembre 2022


Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni che rientrano nei codici NC 8417 20 (Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria), 8419 81 80 (per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti –di altri apparecchi)e 8438 1010 (Macchine ed apparecchi per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria) o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l'uso personale o domestico da parte delle persone fisiche. Viene, inoltre, ampliata l’esenzione all’importazione di metanolo per altri 6 mesi.


Nuovi allegati

Il Reg. (UE) 2022/2474 introduce tre nuovi allegati (XXX, XXXI, XXXIII) che toccano specificamente il settore dell’estrazione mineraria, stabilendo esenzioni, e il trattamento dei prodotti petroliferi. In linea più generale, il Reg. (UE) 2022/2474 impone una ulteriore stretta anche commercio dell’oil and gas - ferme rimanendo le eccezioni relative ad alcuni paesi della UE per quanto attiene all’ import e export di alcuni prodotti petroliferi russi- e introduce alcuni alleggerimenti all’ import di acciai (import pesantemente ristretto con l’VIII pacchetto).

Disinvestimenti

Al fine di agevolare il disinvestimento degli operatori dell'Unione dal mercato russo, la decisione (PESC) 2022/2478 introduce una deroga temporanea ai divieti di importazione e di esportazione previsti dal Reg. (UE) 833/2014. Al fine di agevolare un'uscita rapida dal mercato russo, tale deroga è temporanea e di portata limitata, consente la vendita, la fornitura o il trasferimento di tali beni o la loro importazione nell'Unione fino al 30 settembre 2023, e si applica solo ai beni e alle tecnologie elencati negli allegati II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX, XXIII, XVII e XXI che erano già fisicamente situati in Russia al momento dell'entrata in vigore dei corrispondenti divieti.

Fornitura di servizi

Per quanto riguarda la fornitura di servizi, agli esistenti divieti di fornitura di servizi di architettura e ingegneria, consulenza giuridica e informatica, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o la consulenza in materia fiscale, viene introdotto il divieto di fornire servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi e servizi pubblicitari al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.

Si consiglia, alle imprese che sono interessate al commercio con la Federazione Russa, di rivedere la propria posizione alla luce delle nuove restrizioni, procedendo ad un ulteriore esame delle misure appena introdotte e verificando se i propri clienti non siano stati inseriti, direttamente o indirettamente, nel nuovo listing introdotto dal Reg. (UE) 2022/2474. Anche in considerazione del fatto che i regolamenti sono entrati in vigore il 17 dicembre 2022 e non in tutti i casi è prevista la salvaguardia dei contratti conclusi in tale data.

Per tutte le necessità di assistenza e supporto in tema di restrizioni, contattaci qui.

Tutte le news
Condividi:

Per ulteriori informazioni contattaci:

Policy / Privacy

EASYDOWNLOAD

La dogana digitale in un click

Ricerca, download e monitoraggio delle dichiarazioni doganali e dei visti uscire

Scopri di più