Il 6 gennaio 2025 la Commissione ha reso noto che l’Accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile entrerà in vigore il 1° febbraio 2025.
News Notizie in materia doganale
Entrata in vigore dell'Accordo interinale UE-Chile
Il 6 gennaio 2025 la Commissione ha reso noto che l’Accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile entrerà in vigore il 1° febbraio 2025, sostituendo il precedente Accordo di Associazione UE-Cile.
Il Cile è il Paese con il più alto numero di accordi di libero scambio: ben 31 in vigore, a quanto risulta dalla pagina della WTO, che riporta tutti gli accordi notificati come RTA (Regional Trade Agreements). Il nuovo accordo interinale con l'Unione europea, che sostituisce integralmente il precedente accordo di associazione UE-Cile, è da considerarsi pienamente in vigore per quello che riguarda gli aspetti di competenza esclusiva dell’Unione, tra cui regole d’origine e relative prove. La ratifica, che dovrà essere effettuata anche da tutti gli Stati Membri, riguarda, invece, tutte le norme che prevedono una cosiddetta “competenza concorrente” (ad esempio, energia, agricoltura, sostenibilità, etc.).
L’accordo introduce un approccio semplificato per provare l’origine preferenziale delle merci, consentendo l’attestazione dell’origine tramite dichiarazioni (il cui testo si trova nell’allegato 3-C dell’accordo) da riportare su fattura o altro documento commerciale o sulla “conoscenza dell’importatore” (ossia una dichiarazione effettuata direttamente dall’importatore e non basata su un’attestazione del proprio fornitore). Il paragrafo 5 dell’articolo 3.17 consente, poi, l’utilizzo dell’attestazione di origine, oltre che per un’unica spedizione, anche per spedizioni multiple di prodotti identici. Le regole d’origine sono, in taluni casi, più restrittive (anche se in omaggio alla tutela della salute dei consumatori, più che ai motori della politica commerciale: ad esempio, la quantità massima di zuccheri nei prodotti derivati dal latte è del 20% e non più del 30% come nel precedente accordo di associazione) ma nella maggior parte dei casi le regole sono state semplificate e rese più accessibili, talora estese a prodotti precedentemente non compresi nell’accordo, ad esempio il capitolo 5 - Altri prodotti di origine animale.
Particolarmente incisivo è l’abbassamento della soglia per il conseguimento dell’origine preferenziale, se si guarda ai prodotti industriali: ad esempio, per il capitolo 84, è dettata, a livello generale, salvo alcune limitate eccezioni, la possibilità di accedere alla regola che prevede che il valore dei materiali non originari non superi il 50% del prezzo franco fabbrica. Nel precedente accordo di associazione, i limiti posti dalle regole erano assai significativamente molto più elevati: si passava dal 25% al 40% a seconda delle diverse voci doganali per il valore massimo dei materiali non originali da impiegare nella fabbricazione dei prodotti.
A livello operativo, ADM, con l’Avviso del 15 gennaio 2024, specifica che, in linea con quanto già comunicato dalla Commissione, a partire dal 1° febbraio 2025, i certificati EUR.1 e le dichiarazioni su fattura emessi secondo l’Accordo di Associazione non saranno più accettati come prova di origine preferenziale per le merci importate o immesse in libera pratica nell’UE o in Cile e le richieste di origine preferenziale dovranno basarsi su dichiarazioni di origine o sulla conoscenza dell’importatore. Per i prodotti in transito, in deposito temporaneo, in magazzino o nelle zone franche a tale data, l’origine preferenziale dovrà essere attestata secondo le disposizioni dell’accordo. Gli esportatori, pertanto, non dovranno riportare, se ne dispongono, il “numero di esportatore autorizzato” ma dovranno inserire il numero di registrazione al sistema REX: tale numero dovrà essere necessariamente incluso solo nelle dichiarazioni relative a prodotti originari della UE il cui valore sia superiore a 6000 euro per spedizione. Si ricorda che, una volta ottenuto, il numero di registrazione al sistema REX è valido per tutti gli accordi che lo prevedono. Non ci stanchiamo di ricordare che, in ogni caso, per evitare problematiche connesse sia al rilascio delle prove di origine, sia alle dichiarazioni del fornitore (che, ovviamente, dovranno essere emesse in considerazione delle nuove regole entrate in vigore dal 1° febbraio 2025 per quello che riguarda gli scambi con il Cile) è indispensabile classificare in modo accurato i prodotti esportati o importati verso e dal Cile.
La Commissione sta preparando, inoltre, una guida dettagliata sulle regole del nuovo accordo, della cui pubblicazione informeremo tempestivamente i nostri lettori.
Per qualsiasi necessità di supporto in materia di origine preferenziale, clicca qui.