Il 26 luglio scorso, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato sul proprio sito la nota prot. 91956/RU inerente alle procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1, EUR-MED e A.TR. nell’ambito di regimi preferenziali UE-Paesi terzi e dell’unione doganale UE-Turchia.
Con tale nota, l’ADM ha escluso la possibilità di ricorrere alla pratica della previdimazione dei modelli in bianco dei certificati di circolazione, riservata ai titolari della ex procedura di domiciliazione, poiché non più attuale alla luce delle novità normative e delle semplificazioni previste in ordine al rilascio delle prove di origine preferenziale.
La nota 91956/RU introduce, poi, una grande novità in relazione allo status di esportatore autorizzato. L’ADM, in linea con quanto già affermato dalla Commissione europea, conferma che l’esclusione degli spedizionieri doganali e degli operatori della logistica dalla possibilità di accedere a tale semplificazione non trova alcun riscontro nella normativa unionale né negli accordi di libero scambio.
Pertanto, anche tali categorie di operatori potranno ottenere lo status di esportatore autorizzato, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per il rilascio dell’autorizzazione (regolarità delle esportazioni verso Paesi accordisti; comprovata conoscenza delle regole di origine preferenziale e capacità di dimostrare in qualsiasi momento, attraverso apposite prove, il carattere originario dei prodotti esportati).
Peraltro, va evidenziato che gli accordi di libero scambio, in materia di esportatore autorizzato, fanno sempre riferimento all’esportatore. L’articolo 22 della Convenzione regionale, per esempio, dispone:
“Le autorità doganali della parte contraente esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore (in appresso denominato «esportatore autorizzato») […]”.
Pertanto, pare che la possibilità per gli spedizionieri e gli intermediari di utilizzare lo status di esportatore autorizzato sia condizionata al fatto che essi stessi siano gli esportatori, ai sensi dall’articolo 1, paragrafo 19, del Regolamento Delegato 2015/2446, della merce originaria.
L’estensione della semplificazione dell’esportatore autorizzato agli intermediari rappresenta un’opportunità per gli operatori che, non esportando regolarmente verso i Paesi accordisti, non sono in grado di ottenere lo status e, dunque, di compilare una dichiarazione di origine su fattura o altro documento commerciale.
Tale pratica potrebbe presentare alcune criticità, così come evidenziato da Benedetto Santacroce nel suo articolo del 31 luglio 2019 pubblicato sul Quotidiano del Fisco.
Lo spedizioniere che vorrà ricorrere all’esportatore autorizzato, in sede di verifica del carattere originario delle merci esportate, non potrà fare semplice riferimento al venditore (ossia al suo cliente) ma dovrà egli stesso essere in grado di provare l’originarietà di tali prodotti.
Per tale ragione, Easyfrontier e i suoi partner possono mettere a disposizione degli intermediari soluzioni informatiche in grado di rendere molto più agevole la creazione della documentazione probatoria dell’origine e la verifica della stessa.
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Esportatore autorizzato: anche gli spedizionieri e gli intermediari potranno accedere alla semplificazione
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