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EUDR: arrivano le nuove FAQ della Commissione per guidare le imprese

31/08/2026 -

Con l’avvicinarsi del 30 dicembre 2026, il panorama industriale europeo si appresta a una trasformazione radicale nella gestione delle catene di approvvigionamento di materie prime e prodotti chiave. Il Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR), entrato ufficialmente in vigore nel giugno 2023, diventa ora pienamente operativo per gran parte delle sue disposizioni, imponendo nuovi standard di sostenibilità e tracciabilità.

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Con l’avvicinarsi del 30 dicembre 2026, il panorama industriale europeo si appresta a una trasformazione radicale nella gestione delle catene di approvvigionamento di materie prime e prodotti chiave. Il Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR), entrato ufficialmente in vigore nel giugno 2023, diventa ora pienamente operativo per gran parte delle sue disposizioni, imponendo nuovi standard di sostenibilità e tracciabilità.

Per supportare le imprese in questo passaggio, la Commissione Europea ha pubblicato la quinta edizione delle “Frequently Asked Questions” (FAQ) sull’EUDR, che integrano e chiariscono i dubbi emersi dalle precedenti iterazioni.

Il primo grande obbligo che scatterà il 30 dicembre 2026 riguarda la tracciabilità millimetrica all’origine: i prodotti immessi sul mercato o esportati non dovranno essere associati a deforestazione avvenuta dopo il 31 dicembre 2020 e dovranno essere conformi alla legislazione locale del Paese di produzione. Ogni lotto commerciale o spedizione dovrà essere coperto da una geolocalizzazione precisa dei terreni di produzione tramite coordinate geografiche poligonali (obbligatorie per appezzamenti superiori a 4 ettari) o punti singoli. Qualora si tratti di Micro o Piccoli Operatori Primari (MSPO), le FAQ chiariscono che la geolocalizzazione può essere eccezionalmente sostituita dall’indirizzo postale cartolare, purché corrisponda esattamente alla posizione fisica del terreno.

Una delle novità più significative riguarda la definizione di “Operatore” e di “Downstream Operator” (operatore a valle). Sotto l’EUDR, chiunque immetta per la prima volta un prodotto in scope sul mercato dell’Unione (o lo esporti) assume la piena responsabilità legale della conformità, dovendo presentare la Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS). Chi invece acquista un prodotto già coperto da DDS e lo trasforma in un derivato in scope (ad esempio, torrefacendo il caffè o trasformando il legname) assume la veste di operatore a valle. Le FAQ chiariscono che i distributori e i commercianti intermedi non sono soggetti ad obblighi di dovuta diligenza a monte, ma devono tracciare e conservare per 5 anni i riferimenti dei loro partner commerciali diretti e i codici delle dichiarazioni ricevute.

Le imprese sono ora obbligate a:

  • Eseguire una valutazione del rischio dettagliata prima di immettere i prodotti sul mercato o esportarli (salvo in caso di provenienza da aree a basso rischio, dove si applica un regime semplificato).
  • Redigere e presentare una Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS) (o Dichiarazione Semplificata per gli MSPO) tramite il portale informativo dell’Unione (EUDR IS) prima di qualsiasi transazione o sdoganamento.
  • Mantenere e documentare un sistema di dovuta diligenza strutturato, che comprenda la raccolta di informazioni, la valutazione del rischio e le misure di mitigazione, conservando tutta la documentazione per almeno 5 anni.

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