La Commissione Europea ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1565, che introduce importanti modifiche alle modalità di funzionamento del sistema di informazione dedicato alla lotta contro la deforestazione e il degrado forestale. Il nuovo provvedimento aggiorna le norme stabilite in precedenza per allinearle alle recenti evoluzioni normative, introducendo strumenti per ridurre gli oneri amministrativi e migliorare la flessibilità tecnica.
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EUDR: l’UE aggiorna il sistema di informazione con semplificazioni per i piccoli operatori
La Commissione Europea ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1565, che introduce importanti modifiche alle modalità di funzionamento del sistema di informazione dedicato alla lotta contro la deforestazione e il degrado forestale. Il nuovo provvedimento aggiorna le norme stabilite in precedenza per allinearle alle recenti evoluzioni normative, introducendo strumenti per ridurre gli oneri amministrativi e migliorare la flessibilità tecnica.
Una delle novità principali riguarda l’introduzione delle categorie di “operatore a valle” e “micro o piccolo operatore primario”. Mentre gli operatori a valle e i commercianti sono ora esonerati dall’obbligo di presentare dichiarazioni di dovuta diligenza nel sistema, i micro o piccoli operatori primari hanno la possibilità di presentare una dichiarazione semplificata. Tale dichiarazione può essere aggiornata in caso di modifiche significative e il sistema ne manterrà traccia storica, garantendo la continuità dell’identificativo associato.
Per ottimizzare le procedure doganali ed evitare problemi legati alle dimensioni eccessive dei file, il regolamento introduce la possibilità di raggruppare singole dichiarazioni di dovuta diligenza o dichiarazioni semplificate in un’unica nuova dichiarazione raggruppata. Questa misura è volta a semplificare la comunicazione dei numeri di riferimento lungo la catena di approvvigionamento, permettendo agli operatori di fornire un unico identificativo raggruppato anziché molteplici codici singoli. Inoltre, è stato rimosso ogni riferimento all’infrastruttura TRACES per permettere al sistema di evolversi in modo indipendente in futuro.
Il regolamento stabilisce rigidi protocolli in caso di indisponibilità del sistema di informazione. Qualora il sistema risultasse inutilizzabile per oltre 60 minuti, la Commissione attiverà dei dispositivi di emergenza, che includono la fornitura di numeri di riferimento e identificativi di emergenza per permettere il proseguimento delle attività commerciali e delle esportazioni senza blocchi ingiustificati.
Per quanto riguarda la protezione dei dati, le informazioni personali contenute nelle dichiarazioni saranno conservate per un periodo massimo di cinque anni dalla presentazione (o dal raggruppamento) per le dichiarazioni di dovuta diligenza, e per cinque anni dal ritiro per quelle semplificate.
Il regolamento entra ufficialmente in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, avvenuta il 14 luglio 2026. Tuttavia, per permettere l’adeguamento tecnico necessario, le nuove norme sull’assegnazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza alle autorità competenti saranno applicate a partire dal 15 ottobre 2026.
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