Come già riportato nelle nostre precedenti news sul tema, la dichiarazione di origine prevista dall’EUJEPA – Economic Partnership Agreement tra Unione europea e Giappone – è parzialmente differente da quella contemplata dagli altri accordi preferenziali UE/Paesi terzi.
Per la prima volta, tale dichiarazione può coprire non solo una singola spedizione di uno o più prodotti ma anche più spedizioni di una stessa tipologia di prodotto: in particolare, la dichiarazione di origine può essere compilata per “spedizioni multiple di prodotti identici importati in una parte in un periodo di tempo, non superiore a 12 mesi, specificato nell’attestazione di origine”[1].
Inoltre, la dichiarazione di origine non deve essere obbligatoriamente firmata dall’esportatore (nel modello di cui all’allegato 3-D dell’accordo non è previsto alcun campo “firma”), fermo restando il fatto che, ogniqualvolta la spedizione contenga materiale originario di valore superiore ai € 6.000, tale dichiarazione possa essere compilata – nell’Unione europea – esclusivamente da un operatore che sia registrato alla banca dati REX (esportatore registrato).
La novità maggiormente importante e impattante per gli esportatori, però, è data dal fatto che l’EUJEPA prevede che nella dichiarazione di origine siano riportati i “criteri di origine utilizzati”.
Nello specifico, dovrà essere indicato:
- “A” se i prodotti sono interamente ottenuti;
- “B” se i prodotti sono fabbricati esclusivamente a partire da materiali originari di tale parte;
- “C” se i prodotti sono fabbricati utilizzando materiali non originari, purché siano stati sottoposti ad una lavorazione sufficiente. In tal caso, andranno aggiunte ulteriori informazioni relative alla tipologia di regola mediante la quale i prodotti hanno ottenuto l’origine preferenziale:
o “1” per la modifica della regola di classificazione tariffaria (salto di voce, salto di capitolo, etc.);
o “2” per la regola relativa al valore massimo di materiali non originari o al contenuto di valore regionale minimo;
o “3” per una regola specifica relativa al processo di produzione; o
o “4” in caso di “applicazione delle regole di origine specifiche per prodotto per determinati veicoli a motore mediante processi di produzione relativi a determinate parti” di cui alla sezione 3 dell’appendice 3-B-1;
- “D” se è stato applicato il cumulo;
- “E” se viene utilizzata la tolleranza.
In taluni casi, per poter compilare correttamente la dichiarazione di origine dell’EUJEPA, è necessario che l’esportatore richieda al proprio fornitore informazioni aggiuntive: ad esempio, nel caso in cui l’esportatore sia un semplice rivenditore – e non sottoponga, dunque, i prodotti ad alcun processo di lavorazione – sarà necessario che le informazioni sui suddetti “criteri di origine utilizzati” siano ricomprese nella dichiarazione del fornitore (più comunemente conosciuta come “long term declaration”) che l'esportatore si fa rilasciare dal proprio fornitore.
Easyfrontier resta a disposizione degli operatori per chiarimenti e approfondimenti sul tema.
[1] Art. 3.17, paragrafo 5, dell’accordo UE-Giappone.