Con le nuove FAQ della Commissione europea del 22 gennaio 2026, l’Unione Europea rafforza e chiarisce il quadro delle restrizioni sui servizi verso la Russia, con un impatto diretto su aziende tecnologiche, provider digitali, gruppi multinazionali e operatori dei servizi.
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FAQ sanzioni Russia: cosa cambia nel 2026 per tecnologia, servizi digitali e turismo
Con le nuove FAQ della Commissione europea del 22 gennaio 2026, l’Unione Europea rafforza e chiarisce il quadro delle restrizioni sui servizi verso la Russia, con un impatto diretto su aziende tecnologiche, provider digitali, gruppi multinazionali e operatori dei servizi.
Il nuovo pacchetto di chiarimenti si concentra sull’Articolo 5 quindecies del Regolamento 833/2014, ampliando le definizioni e le restrizioni sulla fornitura di servizi avanzati e turistici. Le novità principali riguardano intelligenza artificiale, calcolo avanzato, servizi spaziali e turismo, oltre a un’interpretazione più stringente dei servizi intra-gruppo e delle forniture indirette.
Le nuove FAQ, un’altra volta, pongono particolare attenzione al concetto di fornitura indiretta di servizi, al fine di prevenire l’elusione delle misure restrittive adottate nei confronti della Russia.
La Commissione chiarisce che il divieto di prestazione di determinati servizi al governo russo o a soggetti stabiliti in Russia si applica non solo alle forniture dirette, ma anche a quelle indirette, ossia a tutte le situazioni in cui un servizio, pur formalmente reso a un soggetto non russo, comporta un beneficio effettivo o finale per la Russia.
La fornitura indiretta è considerata vietata, in particolare, quando:
- il servizio è prestato a entità stabilite al di fuori della Russia ma controllate o utilizzate da soggetti russi;
- il servizio è fornito tramite intermediari, filiali estere, subappalti o strutture contrattuali che hanno come risultato finale il supporto ad attività russe;
- l’operatore dell’UE sa o può ragionevolmente prevedere che il servizio sarà utilizzato a beneficio di soggetti russi.
Le FAQ sottolineano un approccio sostanziale e non formale: ciò che rileva non è il cliente diretto, ma il beneficiario finale del servizio e il suo utilizzo concreto. Di conseguenza, l’uso di strutture intermedie non esclude l’applicazione del divieto.
Le FAQ del 22 gennaio 2026 chiariscono in modo esplicito il divieto di servizi turistici verso la Russia, includendo:
- agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche;
- intermediazione di biglietti di trasporto e prenotazioni alberghiere;
- attività pubblicitarie connesse a tali servizi.
Il divieto non si applica alle pubblicazioni di massa destinate al pubblico generale (libri o siti web informativi non transazionali) né ai viaggi per motivi di affari o visite private documentate.
È confermato che la fornitura di qualsiasi servizio non esplicitamente coperto dai divieti (inclusi i servizi pubblici come le utenze) al Governo della Russia, comprese le sue Ambasciate, richiede una previa autorizzazione delle autorità nazionali competenti. Le autorità possono concedere l’autorizzazione solo se i servizi sono strettamente necessari per il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche o consolari.
L’aggiornamento chiarisce infine il perimetro delle attività legali proibite:
- L’autenticazione di contratti e dichiarazioni è generalmente considerata “consulenza legale” e quindi proibita se fornita a entità russe. Tuttavia, se il notaio agisce in totale indipendenza e l’atto (come la vendita di un immobile) è un obbligo legale che non comporta consulenza volta a promuovere gli interessi delle parti, l’attività potrebbe essere considerata fuori dal divieto.
- La fornitura di servizi di traduzione o interpretariato, anche se prestata durante una procedura di autenticazione notarile, non è considerata consulenza legale e rimane quindi permessa.
Restano esentati i servizi strettamente necessari per l’esercizio del diritto di difesa in procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali all’interno dell’UE.
La Commissione raccomanda alle aziende di avviare audit interni immediati, verificando se software, servizi cloud o soluzioni SaaS rientrino tra quelli vietati dall’Articolo 5 quindecies del Regolamento 833/2014, prestando particolare attenzione alle clausole anti-elusione (Art. 12). Anche per le imprese tech, il 2026 segna un passaggio cruciale: compliance, tracciabilità dei servizi e controllo dell’uso finale diventano elementi strategici tanto quanto l’innovazione tecnologica stessa.
Vediamo, quindi, come le nuove FAQ rafforzano l’obbligo per gli operatori UE di effettuare un’adeguata valutazione del rischio e della destinazione finale dei servizi, confermando che qualsiasi fornitura che produca, direttamente o indirettamente, un beneficio per la Russia rientra nel perimetro delle sanzioni.
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