Dal 2011 la Turchia impone dazi aggiuntivi su alcuni specifici prodotti originari di Paesi diversi da quelli con cui la Turchia ha siglato accordi di libero scambio o con i quali è in vigore un’unione doganale.
L’unione doganale tra Turchia e Unione europea (Decisione 1/2006 del Comitato di Cooperazione Doganale UE-Turchia) fa sì che i prodotti immessi in libera pratica in una parte e importati nell’altra parte godano di abbattimento daziario, purché scortati dal certificato A.TR., a prescindere dall’effettiva origine dei prodotti: per esempio, un prodotto di origine cinese immesso in libera pratica in Unione europea e per cui, pertanto, è stato pagato il dazio all’importazione, può essere importato in Turchia (accompagnato da A.TR.) a dazio nullo.
Analogamente, un prodotto di origine preferenziale di un qualsiasi Paese legato alla UE da un accordo di libero scambio potrebbe essere importato in UE con riduzione/abbattimento daziario e, in virtù dell’unione doganale, essere successivamente esportato verso la Turchia godendo del dazio nullo.
La Turchia, però, non ha concluso gli stessi accordi di libero scambio conclusi dall’Unione europea: ad esempio, Messico e Canada sono Paesi hanno concluso accordi con l’UE ma non con la Turchia. In tal modo, in Turchia potrebbero arrivare prodotti che, se esportati direttamente da Canada o Messico, sconterebbero dazio in Turchia, in virtù del fatto che con questi Paesi la Turchia non ha concluso accordi specifici.
Inoltre, i dazi aggiuntivi introdotti negli ultimi anni in svariati settori (dal tessile alla meccanica e all’arredo), che colpiscono prodotti originari di Paesi diversi dagli Stati membri dell’UE o da quelli che hanno concluso accordi con la Turchia, potrebbero far divenire il commercio tra UE e Turchia una sorta di “laundry of duties”.
Per difendersi da tale fenomeno che, indubbiamente, può danneggiare l’economia turca, le autorità doganali turche – sulla base di questo Comunicato del Ministero dell’Economia turco – stanno richiedendo agli importatori che i prodotti provenienti dall’UE siano accompagnati da un documento attestante l’origine non preferenziale dei prodotti, anche in presenza di A.TR.
Tale documento (prova dell’origine) può consistere, alternativamente, in:
1. “exporter’s declaration”;
2. Certificato di origine
3. Dichiarazione del fornitore
La exporter’s declaration – di cui le autorità turche hanno fornito il modello, qui disponibile – è un’autocertificazione compilata dall’esportatore unionale, che attesta l’origine unionale o turca dei prodotti cui si riferisce e che deve essere allegata alla dichiarazione doganale di importazione, accompagnata dall’A.TR quando esso sia emesso. La exporter’s declarationconsente di beneficiare dell’esenzione dai dazi aggiuntivi imposti in Turchia, oltreché dell’abbattimento daziario garantito dall’unione doganale.
La exporter’s declaration non è richiesta quando l’importatore presenti il certificato di origine – rilasciato, ad oggi, dalla Camera di Commercio competente per la sede aziendale dell’esportatore – o la dichiarazione del fornitore.
Il certificato di origine, come noto, attesta l’origine non preferenziale dei prodotti esportati.
La dichiarazione del fornitore, invece, attesterebbe l’origine preferenziale dei prodotti venduti.
È opportuno precisare che la dichiarazione del fornitore, con riferimento alla Turchia, è valida esclusivamente ai sensi della Convenzione regionale (o accordo Paneuromediterraneo).
Pertanto, gli operatori che intendessero rilasciare – o che già rilasciano – dichiarazioni del fornitore a clienti turchi dovrebbero limitarne la portata ai soli Paesi aderenti all’accordo Paneuromediterraneo e, in più nel dettaglio, ai soli Paesi con cui è consentito il cumulo diagonale dell’origine con Unione europea e Turchia.
Per particolari settori, come il tessile, potrebbe comunque essere necessario produrre la dichiarazione del fornitore, che assorbirebbe la exporter’s declaration (o il certificato di origine) che non sarebbe più necessario presentare.