La Direzione Dogane ha reso disponibile un importante documento di Domande e Risposte (Q&A) elaborato da DG TAXUD per supportare gli operatori nell’applicazione dell’articolo 59 bis del Regolamento (UE) 2015/2447. Le nuove disposizioni riguardano specificamente le prove dell’origine non preferenziale necessarie per beneficiare dei dazi doganali adeguati sulle merci originarie degli Stati Uniti, in conformità al Regolamento 2026/1455.
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Importazioni dagli USA: pubblicate le linee guida UE sulle nuove regole di origine e dazi adeguati
La Direzione Dogane ha reso disponibile un importante documento di Domande e Risposte (Q&A) elaborato da DG TAXUD per supportare gli operatori nell’applicazione dell’articolo 59 bis del Regolamento (UE) 2015/2447. Le nuove disposizioni riguardano specificamente le prove dell’origine non preferenziale necessarie per beneficiare dei dazi doganali adeguati sulle merci originarie degli Stati Uniti, in conformità al Regolamento 2026/1455.
Le autorità chiariscono che non esiste un formato standard o un certificato specifico per dimostrare l'origine non preferenziale statunitense. Vige il principio della libera prova, ma l’importatore dell’UE ha l’onere di fornire evidenze solide.
Il documento sottolinea che semplici diciture come “Made in US”, dichiarazioni su fattura o certificati di origine emessi da terzi non sono di per sé sufficienti. Gli importatori devono possedere prove dettagliate della trasformazione sostanziale avvenuta negli Stati Uniti e sono invitati a richiedere tale documentazione direttamente agli esportatori americani; in mancanza di tali prove, non sarà possibile applicare i dazi agevolati.
Un punto cruciale della nuova normativa è l’obbligo del trasporto diretto. Per ottenere l’adeguamento dei dazi, le merci devono essere trasportate dagli Stati Uniti all’Unione senza alterazioni. Se la merce attraversa un Paese terzo, deve rimanere sotto vigilanza doganale e non subire manipolazioni (fatta eccezione per le operazioni di conservazione o apposizione di sigilli/etichette). Il dichiarante deve inoltre disporre di documenti quali polizze di carico, lettere di vettura aerea o contratti di trasporto al momento della presentazione della dichiarazione doganale.
Per richiedere l’applicazione dei dazi adeguati, i dichiaranti devono compilare la dichiarazione doganale seguendo istruzioni precise:
- Indicare il codice di preferenza 300 (o 320 in caso di quote).
- Inserire il codice documento U190, che identifica la prova di origine stabilita ai sensi del Regolamento 2026/1455.
Le autorità doganali verificheranno le richieste richiedendo, se necessario, la documentazione a supporto sia dell’origine che del trasporto.
Il documento specifica che possono beneficiare dei dazi adeguati anche le merci entrate nell’UE prima del 1° luglio 2026, purché siano rimaste sotto vigilanza doganale (es. in deposito temporaneo) e vengano immesse in libera pratica dopo tale data rispettando tutti i requisiti documentali.
Infine, viene chiarito che i certificati sanitari e fitosanitari (SPS) non sono considerati prove autonome di origine, ma possono fungere solo da supporto documentale secondario.
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