L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha emanato la Circolare 7/2026, che fornisce importanti integrazioni e chiarimenti per l’attuazione del Regolamento (UE) 261/2026 relativo alla graduale eliminazione delle importazioni di gas naturale dalla Russia. Il documento aggiorna le procedure già stabilite dalla precedente circolare 5/2026, con l’obiettivo di bilanciare il rigore dei controlli con la necessità di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti.
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Importazioni del gas russo: l’ADM pubblica nuove istruzioni operative
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha emanato la Circolare 7/2026, che fornisce importanti integrazioni e chiarimenti per l’attuazione del Regolamento (UE) 261/2026 relativo alla graduale eliminazione delle importazioni di gas naturale dalla Russia. Il documento aggiorna le procedure già stabilite dalla precedente circolare 5/2026, con l’obiettivo di bilanciare il rigore dei controlli con la necessità di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti.
Una delle novità principali riguarda la documentazione per il rilascio delle autorizzazioni all’importazione. Gli operatori possono ora sostituire i programmi di consegna dettagliati con una relazione tecnica che indichi i valori minimi e massimi dei quantitativi contrattuali, i vincoli temporali e le possibili destinazioni presso i terminali di rigassificazione nazionali.
Per quanto riguarda la prova dell’origine del gas, l’ADM ha chiarito che, qualora manchino la dichiarazione del produttore o la clausola di origine contrattuale, gli operatori potranno presentare la Bill of Lading e il Certificate of Origin, a condizione che tale documentazione consenta di acquisire elementi sufficienti a individuare il Paese di produzione.
A partire dal 18 marzo 2026, cambieranno le modalità di compilazione della dichiarazione doganale. Gli importatori dovranno inserire codici specifici nella dichiarazione doganale:
- Codice C126: per chi è in possesso di autorizzazione singola (codice “S”) o unica (codice “U”).
- Codice Y104: per le importazioni provenienti da Paesi esentati, quali Norvegia, Nigeria, Qatar, Stati Uniti, Algeria e Regno Unito.
In questa fase di prima applicazione, la Circolare introduce una deroga significativa: per le importazioni di gas tramite pipeline, l’Autorizzazione Unica potrà essere richiesta anche da operatori non in possesso della certificazione AEO (Authorized Economic Operator). In questi casi, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) sarà chiamato a esprimere un parere sull’affidabilità dell’operatore economico prima del rilascio del titolo autorizzativo.
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