In vigore il Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101: anche alcune tipologie di valvole sono soggette a sorveglianza radiometrica

07/09/2020

Il 27 agosto scorso è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 agosto 2020.

Tale Decreto, che ha recepito la direttiva 2013/59/Euratom, stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla radioprotezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e abroga le direttive 89/618/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom.

Di grande rilevanza per gli operatori è l’articolo 72 del Decreto legislativo, che stabilisce che “i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta o deposito o che esercitano operazioni di fusione di  rottami  o  altri  materiali  metallici  di risulta, hanno l'obbligo di effettuare la  sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la  presenza  di  livelli anomali di radioattività  o  di  eventuali  sorgenti  dismesse,  per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle  radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente.

L’allegato 2 all’allegato XIX del Decreto fornisce l’elenco dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica: tra gli altri, sono ricomprese le valvole di riduzione della pressione di ghisa o di acciaio, le valvole di ritegno di ghisa o di acciaio, le valvole di troppo pieno o di sicurezza di ghisa o di acciaio, le valvole a saracinesca di ghisa e di acciaio e le valvole a globo di ghisa e di acciaio.

L’articolo 3 dell’allegato XIX specifica, poi, che la sorveglianza radiometrica deve essere effettuata all’ingresso dello stabilimento di arrivo tramite il controllo del rateo di dose assorbita in aria rilevabile all’esterno di ogni carico e che i soggetti colpiti dalla misura devono provvedere, nella fase di scarico o di manipolazione dei materiali, ad effettuare un primo controllo visivo del materiale allo scopo di verificare, tenuto conto delle caratteristiche più comuni delle sorgenti radioattive e dei relativi contenitori, l'eventuale presenza di materiale sospetto, ed altresì effettuare la misura del rateo di dose assorbita in aria rilevabile all'esterno del materiale stesso scaricato.

La normativa prevede che venga compilata un'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica. Secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 72 del Decreto legislativo n. 101, tale attestazione "è rilasciata da esperti di radioprotezione di secondo  o  terzo  grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 129, i  quali nell'attestazione  riportano  anche  l'ultima  verifica  di  buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato e deve essere allegata alla dichiarazione doganale di importazione.

Secondo quanto previsto dall’articolo 4 dell’allegato XIX, la suddetta attestazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

  1. estremi del carico;
  2. tipologia materiale metallico;
  3. provenienza;
  4. data effettuazione della sorveglianza radiometrica;
  5. valore del fondo ambientale locale rilevato prima dell’effettuazione della sorveglianza radiometrica;
  6. tipologia delle misure radiometriche effettuate e strumentazione utilizzata;
  7. ultima verifica del buon funzionamento del sistema di misura utilizzato;
  8. nominativo dell’operatore addetto all’espletamento delle misure radiometriche;
  9. risultati delle misure effettuate;
  10. conclusioni su accettazione/respingimento del carico/materiale.

Per consultare l’elenco completo dei prodotti soggetti a sorveglianza radiometrica, scarica il documento qui sotto.

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