Il Regolamento di esecuzione 2022/2334, pubblicato il 30 novembre u.s, ha apportato modifiche alla disciplina unionale in materia di monitoraggio delle decisioni relative a informazioni vincolanti. In particolare, le modifiche, che entreranno in vigore il 20 dicembre 2022, prevedono nuovi adempimenti in capo alle aziende per quanto concerne la compilazione delle dichiarazioni doganali.
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Informazione vincolante in materia di origine: diventa obbligatoria l’indicazione nella dichiarazione doganale
Come noto, il 30 novembre scorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento di esecuzione 2022/2334 che ha apportato modifiche a talune disposizioni del Regolamento di esecuzione 2015/2447 (RE).
È stato modificato l’articolo 20 di tale regolamento sul monitoraggio delle decisioni relative alle informazioni vincolanti. La precedente versione prevedeva, per gli operatori economici titolari di una decisione ITV (Informazione Tariffaria Vincolante), l’obbligo di indicazione del riferimento di tale decisione nelle dichiarazioni doganali (codice C626).
Tale obbligo è stato esteso a tutte le informazioni vincolanti normate dal Codice Doganale della UE: ad oggi, oltre alle ITV, la normativa prevede la possibilità di richiedere alle autorità doganali decisioni relative alle Informazioni Vincolanti in materia di Origine (IVO). Pertanto, l’operatore che avrà richiesto e ricevuto una IVO sarà tenuto ad indicare il riferimento di tale decisione nelle dichiarazioni doganali.
Si precisa che, anche prima di tale modifica, il riferimento alle IVO in dichiarazione doganale era caldamente consigliato dalle autorità doganali tanto che nella prassi era divenuto quasi un obbligo.
Tuttavia, l’importanza di tale emendamento sta nel fatto che l’articolo 20 RE si riferisce a tutte le informazioni vincolanti e sarà, pertanto, applicabile anche a tutte quelle che potranno essere introdotte in futuro nella normativa doganale: proprio in questi giorni, infatti, la Commissione europea sta discutendo della possibilità di istituire una informazione vincolante sul valore in dogana (BVI – Binding Value Information). Quando sarà ufficialmente introdotta anche tale tipologia di decisione, l’obbligo di cui all’art. 20 già citato coprirà automaticamente anche le informazioni vincolanti sul valore.
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