Il 23 gennaio 2019, l’Agenzia delle Dogane ha pubblicato sul proprio sito la circolare1/D, con la quale fornisce specifiche istruzioni in relazione all’accordo tra Unione europea e Giappone, in vigore dal 1° febbraio 2019.
Innanzitutto, l’Agenzia ha specificato che gli operatori già in possesso di un numero di registrazione al REX in ambito CETA (accordo UE-Canada) devono richiedere un’integrazione delle voci doganali inizialmente descritte nella domanda di registrazione, a meno che le voci doganali dei prodotti esportati verso il Giappone non coincidano con quelle dei prodotti già esportati verso il Canada.
Una delle principali novità introdotte dal JEFTA riguarda la dichiarazione di origine compilata dall’esportatore (alternativa all’importer’s knowledge, di cui abbiamo già trattato nelle news precedenti). Nello specifico, tale dichiarazione può coprire non solo spedizioni singole ma anche spedizioni di merci identiche effettuate in un arco di tempo non superiore a 12 mesi dalla data di emissione.
Inoltre, rispetto alle versioni previste negli altri accordi di libero scambio siglati dall’Unione europea, il modello di dichiarazione di origine contenuto nel JEFTA prevede l’indicazione della tipologia di regola di origine sulla base della quale i prodotti hanno acquisito l’origine preferenziale. L’esportatore dovrà fornire tale indicazione utilizzando i codici riportati nelle note relative alla dichiarazione medesima.
Infine, la circolare 1/D fornisce istruzioni specifiche su come compilare la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica in UE per merci che hanno ottenuto l’origine preferenziale nell’ambito dell’accordo UE-Giappone.
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