In data 29 giugno 2024 il Consiglio ha adottato il Reg. (UE) 2024/1865, pubblicato in Gazzetta ufficiale ieri, 30 giugno 2024. Tale Regolamento amplia le misure restrittive destinate a colpire l’economia bielorussa, in considerazione del coinvolgimento del regime nella guerra illegale, non provocata e ingiustificata di aggressione della Russia contro l'Ucraina.
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L'UE espande il regime di sanzioni contro la Bielorussia
In data 29 giugno 2024 il Consiglio ha adottato il Reg. (UE) 2024/1865, pubblicato in Gazzetta ufficiale ieri, 30 giugno 2024.
Tale Regolamento amplia le misure restrittive destinate a colpire l’economia bielorussa, in considerazione del coinvolgimento del regime nella guerra illegale, immotivata e ingiustificata di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Tali misure mirano a rispecchiare diverse delle restrizioni già in vigore contro la Russia e affrontano la questione dell'elusione dovuta all'elevato grado di integrazione tra le economie russa e bielorussa.
Le misure riguardano vari settori:
Commercio:
- Estensione del divieto di esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e avanzate e introduzione delle ulteriori restrizioni all'esportazione di beni in grado di contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse. In particolare, è stato aggiunto l'allegato XVIII, con il quale sono stati vietati una lunga lista di prodotti che erano ancora esportabili verso la Bielorussia. Anche in questo caso, è stata introdotta la possibilità di richiedere un'autorizzazione per determinati beni ad uso domestico o personale, come alcuni tubi o condotti di rame che rientrano nei codici NC 7411 o 7412, beni del codice NC 8417 20, per l'esportazione di tali beni.
- Nuove restrizioni su beni per la navigazione marittima e beni di lusso: il divieto all'esportazione di beni di lusso elencati nel nuovo allegato XXV si applica nella misura in cui il loro valore sia superiore a 300 EUR per articolo.
- Divieto di importazione e acquisto di oro, diamanti, elio, carbone e prodotti minerali dalla Bielorussia, compreso il petrolio grezzo. Tale divieto si applica ai diamanti non industriali naturali e sintetici nonché alle minuterie e agli oggetti di gioielleria che li contengono.
- Il nuovo Regolamento consente agli Stati membri di autorizzare l'ingresso nell'Unione di effetti personali che non suscitano timori di elusione significativi, quali articoli per l'igiene personale o indumenti indossati dai viaggiatori o contenuti nei loro bagagli, e chiaramente destinati all'uso strettamente personale da parte degli stessi o dei loro familiari. Prevede altresì eccezioni che consentono l'ingresso di auto nell'Unione in circostanze specifiche. La situazione delle auto provenienti dalla Bielorussia che si trovano già nel territorio dell'Unione può essere regolarizzata dagli Stati membri.
Servizi:
Divieto di fornire servizi di contabilità, revisione, consulenza fiscale, gestione aziendale, pubbliche relazioni, architettura, ingegneria, consulenza IT, servizi legali, pubblicità, ricerche di mercato e ispezione tecnica.
Sanzioni soggettive:
Il Regolamento stabilisce un ulteriore criterio per l'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti al congelamento dei beni e per il divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione delle persone ed entità designate.
Trasporti:
- Estensione del divieto di trasporto su strada nel territorio dell'UE per veicoli registrati in Bielorussia.
- Divieto per operatori UE che sono dipendenti per il 25% o più da persone bielorusse di diventare imprese di trasporto stradale o di trasportare merci nell'Unione.
Anti-elusione:
- Inserimento della clausola "no-Belarus" nei contratti per vietare la riesportazione di beni sensibili in Bielorussia. In particolare, il Regolamento impone agli esportatori di vietare per contratto la riesportazione in Bielorussia o la riesportazione per un uso in Bielorussia di beni e tecnologie sensibili elencati negli allegati XVI, XVII, XXVIII e XXX del Regolamento (CE) n. 765/2006, prodotti comuni ad alta priorità, o armi da fuoco e munizioni elencate nell'allegato I delRegolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio («clausola di esclusione della Bielorussia»).
- Divieto di transito attraverso il territorio della Bielorussia di beni e tecnologie a duplice uso, di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Bielorussia o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza bielorusso; di beni in grado di contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse; di beni e tecnologie adatti all'uso nei settori aeronautico o spaziale e di armi esportati dall'Unione. È importante notare che a differenza del divieto di transito attraverso il territorio russo che era in vigore già da tanto tempo, il divieto di transito dei beni attraverso il territorio della Bielorussia è stato introdotto con quest'ultimo pacchetto sanzionatorio.
- Implementazione di meccanismi di due diligence per evitare la riesportazione di beni bellici in Russia.
- Il Regolamento impone agli operatori dell'Unione di provvedere affinché le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti al di fuori dell'Unione di loro proprietà o sotto il loro controllo svolgano determinate azioni per prevenire l'esportazione o la riesportazione in Bielorussia di beni o tecnologie, tali obblighi dovrebbero essere applicati nella misura consentita dalla legislazione del Paese terzo in cui la persona giuridica, l'entità o l'organismo in questione sono stabiliti.
Protezione degli operatori UE:
- Misure per consentire agli operatori UE di richiedere risarcimenti per danni causati da individui e aziende bielorusse a causa delle sanzioni, qualora non abbiano accesso effettivo ai rimedi previsti dai trattati bilaterali di investimento.
Approfondiremo l'analisi delle nuove misure restrittive contro la Bielorussia e del XIV pacchetto sanzionatorio contro la Russia nel nostro webinar "Sanzioni Russia e Bielorussia: Novità e approfondimenti sul XIV pacchetto e sulle misure restrittive contro l’economia bielorussa"l'11 luglio 2024 alle ore 10.00.
Il link per poter accedere al webinar sarà pubblicato nei prossimi giorni sia sul nostro sito (www.easyfrontier.it) che sul sito istituzionale di ANIMA Confindustria.