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La nuova definizione di esportatore nel Codice Doganale dell’Unione: pubblicato il corrigendum 2018 relativo al Regolamento Delegato

30/07/2018 -
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È stato pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, prima di quanto precedentemente annunciato, il (parziale) corrigendum 2018 relativo al Regolamento Delegato 2015/2446, contenuto nel Regolamento Delegato (UE) 2018/1063, in vigore a partire dal 31 luglio 2018, qui disponibile (la versione in inglese è qui consultabile).

Fra le novità di maggior rilievo vi sono, tra le altre, la modifica dell’allegato 22-01 – contenente le regole di origine non preferenziale –, la modifica dell’articolo 115, relativo all’approvazione di un luogo (diverso dall’ufficio doganale) per la presentazione in dogana delle merci, nonché la possibilità di utilizzare mezzi diversi dai procedimenti informatici per gli scambi di informazioni sulle domande e decisioni concernenti la qualifica di Esportatore Registrato (la qualifica di Esportatore Registrato è utilizzata nell’ambito dell’accordo tra UE e Canada – CETA – e nell’ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate). Le disposizioni relative all’utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici si applicano retroattivamente a partire dal 2 ottobre 2017.

La modifica più attesa resta, però, quella relativa alla nuova definizione di esportatore.

A partire da domani, infatti, sarà considerato esportatore, oltre al privato che trasporta le merci che devono uscire dal territorio doganale dell’UE nel proprio bagaglio personale, la persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che ha la facoltà di decidere e ha deciso che le merci devono uscire dal territorio doganale dell’UE. Quando tale definizione non è applicabile, assumerà la qualifica di esportatore qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell’UE che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale.

Tale definizione, seppur non stravolgendo la prassi già in uso presso le imprese italiane, consente una maggiore flessibilità nella scelta della persona che può agire in qualità di esportatore.

In base alla definizione valida fino ad oggi, poteva agire come esportatore esclusivamente la persona che rispettava simultaneamente tre requisiti: essere stabilita sul territorio doganale dell’Unione europea, essere titolare di un contratto concluso con un destinatario di un Paese extra-UE e avere la facoltà di decidere che le merci fossero trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell’Unione europea.

Dal 31 luglio 2018, invece, sarà sufficiente che una delle parti del contratto sulla base del quale le merci lasciano il territorio doganale dell’UE sia stabilito in tale territorio doganale.

Tale modifica dell’articolo 1.19 del Regolamento Delegato ha reso necessaria la modifica dell’allegato A sulla definizione di esportatore della Guidance sull’export (Export and Exit Out of the European Union - Title VIII UCC - Guidance for MSs and Trade) della Commissione europea, qui disponibile.

Nei prossimi giorni, Easyfrontier cercherà di fornire analisi più dettagliate sulle altre modifiche apportate dal Regolamento Delegato (UE) 2018/1063 e sul modo in cui tali modifiche impattano sull’operatività aziendale.

In ogni caso, Easyfrontier resta a disposizione delle imprese per qualsiasi chiarimento e/o approfondimento.

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