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Le FAQ aggiornate della Commissione sulla fase definitiva del CBAM

29/05/2026 -

Pubblicate il 27 maggio 2026, le FAQ, aggiornate sugli aspetti più critici e più suscettibili di misunderstanding delle regole per l’applicazione del CBAM a partire dal 2026, si presentano come il primo documento organico, strutturato e, grosso modo, onnicomprensivo prodotto dalla Commissione in materia: le precedenti edizioni riguardavano dubbi molto specifici (ad es., sull’energia elettrica) e non avevano pretese di generalità.

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Pubblicate il 27 maggio 2026, le FAQ, aggiornate sugli aspetti più critici e più suscettibili di misunderstanding delle regole per l’applicazione del CBAM a partire dal 2026, si presentano come il primo documento organico, strutturato e, grosso modo, onnicomprensivo prodotto dalla Commissione in materia: le precedenti edizioni riguardavano dubbi molto specifici (ad es., sull’energia elettrica) e non avevano pretese di generalità.

Il documento, ben strutturato in 7 capitoli, 130 paragrafi e alcuni raggruppamenti per materia si sviluppa su 63 pagine dense di informazioni anche se, talora, si tratta di semplici rimandi alla legislazione vigente, di annunci su quella prossima ventura e di definizioni ormai ben note a tutti coloro che si occupano, a qualsiasi titolo, di CBAM.

Si tratta di un documento tutto orientato a fornire informazioni utili a coloro che rientrano nel perimetro dei soggetti obbligati ad adempiere a quanto previsto dal CBAM, ossia coloro che importano merci CBAM per un quantitativo superiore alle 50 tonnellate di massa netta per anno (il che dovrebbe escludere il 90% degli importatori di merci CBAM).

Gli importatori che son certi di non superare le 50 tonnellate nette globali di merci CBAM dovranno limitarsi a dichiarare tale specifica condizioni nelle dichiarazioni di immissione in libera pratica utilizzando il codice Y137.

Per coloro che importano o presumono di importare merci CBAM per un quantitativo superiore alle 50 tonnellate globalmente considerate (ossia sommando tutte le merci CBAM importate) o che importano energia elettrica e idrogeno (senza alcun limite minimo) o che hanno deciso di agire come rappresentanti indiretti scattano, invece, una serie di obblighi immediati e, soprattutto, devono fin d’ora attrezzarsi opportunamente per adempiere a quanto richiesto dalla normativa.

Innanzitutto, al di là dei diversi codici di esenzione da utilizzare, se del caso, nelle dichiarazioni doganali (merci destinate ad usi specifici o originarie di alcuni territori esentati dagli obblighi CBAM) i soggetti obbligati dovranno assumere la qualifica di Dichiarante Autorizzato CBAM, attraverso la specifica procedura fissata in Italia dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica: senza tale qualifica, cui corrisponde uno specifico account, non sarà possibile procedere all’immissione in libera pratica delle merci CBAM. Le FAQ chiariscono, in dettaglio, come ottenere i dati effettivi relativi alle emissioni connesse alla produzione di merci CBAM, ribadendo alcune definizioni chiave (come emissioni incorporate, emissioni indirette, emissioni connesse ai precursori, beni semplici o complessi) e, soprattutto, mettono in chiaro che la certificazione delle emissioni dovrà essere certificata da verificatori CBAM accreditati e il primo elenco di coloro che dovrebbero aver ottenuto l’accreditamento dovrebbe essere reso disponibile a settembre 2026 (Paragrafo 5.12). Dovranno essere esclusivamente gli operatori che producono merci CBAM in Paesi terzi a dover procedere alla verifica delle emissioni: le FAQ allertano gli importatori sulla necessità di ottenere informazioni sulle emissioni verificate esclusivamente dagli operatori nei paesi terzi che producono le merci CBAM. Se altri dovessero offrire agli importatori servizi di verifica, essi dovrebbero essere considerati quali “scam” (imbrogli). Qualora, pur disponendo dei valori effettivi delle emissioni ma essi non siano stati verificati, si dovrà ricorrere ai default values (quelli già pubblicati dalla Commissione nel Regolamento 2025/2061).

Di particolare rilievo risultano i paragrafi che illustrano il calcolo delle emissioni o la totale estraneità dal perimetro CBAM per i numerosi casi connessi ai regimi speciali: dal transito (di norma totalmente esente) al perfezionamento passivo di merci unionali (separando il caso di merci di origine unionale da quello di merci non originarie dell’Unione ma precedentemente immesse in libera pratica), all’ammissione temporanea e al trattamento delle merci che passano attraverso il regime del perfezionamento attivo.

Infine, le FAQ illustrano il meccanismo di acquisto e gestione dei certificati CBAM (attraverso la Common Central Platform) e spiegano il calcolo dell’effettivo debito CBAM, dal quale andranno dedotte le corrispondenti quote di assegnazione gratuita degli ETS garantite per le merci prodotte nell’Unione oltre al carbon price eventualmente assolto nei Paesi terzi. In caso di risultati in negativo, purtroppo essi verranno riportati a zero e non potranno essere utilizzati a compensazione di altri debiti CBAM, attuali o futuri.

Per quanto utilissime, le FAQ da sole non rappresentano linee guida né strumenti autosufficienti per adempiere a quanto richiesto dal CBAM: la normativa e i numerosi supporti conoscitivi messi a disposizione dalla Commissione e da alcuni qualificatissimi operatori privati possono aiutare concretamente le imprese nel seguire correttamente e compiutamente la complessa normativa attuativa.

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