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Le novità del XIV "pacchetto" sanzionatorio

28/06/2024 -

Il 14° pacchetto che è entrato in vigore il 25 giugno 2024 ha apportato modifiche significative nel quadro che disciplina le misure di congelamento dei beni ai sensi del Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio e le sanzioni settoriali nei confronti della Russia ai sensi del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio.

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Il 14° pacchetto che è entrato in vigore il 25 giugno 2024 ha apportato modifiche significative nel quadro che disciplina le misure di congelamento dei beni ai sensi del Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio e le sanzioni settoriali nei confronti della Russia ai sensi del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio.

Il nuovo pacchetto sanzionatorio individua nuovi strumenti per combattere l'elusione,stabilendo maggiori requisiti di responsabilità e conformitàe nuovi quadri per l'imposizione di sanzioni basate su elenchi, introducendo sanzioni contro il gas naturale liquefatto russo, rafforzando le restrizioni esistenti relative alle importazioni e alle esportazioni, ampliando la portata delle sanzioni relative ai trasporti e prevedendo restrizioni specifiche relative ai diritti di proprietà intellettuale.

Tra i prodotti ristretti all’esportazionevengono inclusi diverse macchine ed apparecchi, componenti dei Capitoli 84 e 85, una lunga lista di sostanze chimiche, parti di veicoli per strade ferrate o simili, casse mobili e contenitori, trattori stradali, autocarrelli, etc. Il nuovo pacchetto sanzionatorio introduce, inoltre, ulteriori restrizioni all'importazione di elio che genera ingenti entrate per la Russia.

Al fini di combattere l’elusione delle misure restrittive, il Regolamento 2024/1745 del Consiglio impone agli operatori economici che commerciano beni comuni ad alta priorità di attuare meccanismi di dovuta diligenza in grado di individuare, valutare e mitigare i rischi di esportazione in Russia. Inoltre, la decisione (PESC) 2024/1744 impone agli operatori dell'Unione di provvedere affinché anche le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti al di fuori dell'Unione di loro proprietà o sotto il loro controllo applichino tali obblighi.

Il Regolamento 2024/1745 stabilisce che le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi si debbano adoperare affinché qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti al di fuori dell'Unione di loro proprietà o posti sotto il loro controllo non prenda parte ad attività che compromettano le misure restrittive di cui al Reg. 833/2014, attribuendo in questo modo, per la prima volta, un’applicazione extraterritoriale alle misure restrittive europee.

Un’ altra novità importante consiste nel riferimento alla “no liability clause”, secondo la quale gli operatori dell’UE non possono essere ritenuti responsabili se non sapevano o non avevano motivi ragionevoli per sospettare che le loro azioni avrebbero violato le sanzioni dell’UE.

La decisione (PESC) 2024/1744 precisa, però, che l'esclusione di responsabilità riconosciuta agli operatori dell’Unione che ignoravano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che i loro atti violassero le misure restrittive dell'Unione non può essere fatta valere laddove l'operatore dell’Unione abbia omesso di esercitare la diligenza dovuta.

La dovuta diligenza dovrebbe essere esercitata prontamente o, in ogni caso, tenendo debitamente conto delle informazioni disponibili pubblicamente. Ne consegue, ad esempio, che l'operatore dell’Unione accusato di aver violato misure restrittive non dovrebbe poter far valere tale esclusione di responsabilità se ha omesso di effettuare controlli o ispezioni ragionevoli.

Di tali importantissimi (ma non semplici!) aspetti - e non solo - parleremo nel nostro webinar, "Sanzioni Russia: Novità e approfondimenti sul XIV pacchetto", organizzato in collaborazione con Anima Confindustria, il giorno 11 luglio alle ore 10.00.

Il link per poter accedere al webinar sarà pubblicato nei prossimi giorni sia sul nostro sito (www.easyfrontier.it) che sul sito istituzionale di ANIMA Confindustria.


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