Il 25 febbraio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento UE 2022/328, preceduto dalla Decisione PESC 2022/327, che modifica il Regolamento UE 833/2014 concernente misure sanzionatorie adottate in seguito ad azioni di destabilizzazione verso l’Ucraina da parte della Federazione Russa.
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Modifica all’Export Control in seguito ad azioni della Federazione Russa che destabilizzano la situazione in Ucraina
Il 25 febbraio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento UE 2022/328, preceduto dalla Decisione PESC 2022/327, che modifica il Regolamento UE 833/2014concernente misure sanzionatorie adottate in seguito ad azioni di destabilizzazione verso l’Ucraina da parte della Federazione Russa.
Decisione e Regolamento estendono le sanzioni UE, già previste fin dal 2014, destinate a banche, istituti di credito, persone, esportazioni e riguardante la raffinazione del petrolio (in questo caso si tratta di beni e tecnologie elencati all’Allegato 9 del Regolamento e identificati mediante codice di Nomenclatura Combinata).
Qui ci soffermiamo esclusivamente sulle limitazioni connesse all’esportazione di beni duali verso la Russia.
Il Regolamento, in particolare, vieta l’esportazione, la fornitura, la vendita o il trasferimento verso la Russia di beni e tecnologie a duplice uso, compresa la loro relativa assistenza tecnica.
Al divieto è fatta eccezione per le esportazioni verso persone o utenti non militari purché i beni siano destinati, tra gli altri, a scopi umanitari, emergenze sanitarie, risposte a catastrofi naturali o per l’utilizzo concernente i mezzi di informazione.
Inoltre, potrà essere autorizzata la vendita di beni a duplice uso e l’assistenza tecnica quando venga accertato che tali beni siano destinati alla cooperazione tra l’UE e il governo russo in ambito civile, la cooperazione nei programmi spaziali, al trattamento del combustile e alla sicurezza delle capacità nucleari ad uso civile, alla sicurezza marittima, alle reti di telecomunicazione civile (compresa la fornitura di servizi internet), per uso esclusivo da parte di entità sotto il controllo di persone giuridiche o entità costituite conformemente al diritto di uno SM o un paese partner o destinati alla rappresentanza diplomatica.
Le autorità competenti possono comunque autorizzare la vendita, fornitura ed esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la relativa assistenza tecnica per i contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 (normati dal Regolamento UE 2021/821), purché l’autorizzazione venga richiesta prima del 1° maggio 2022.
Viene inoltre introdotto il divieto di esportazione di beni e tecnologie di prodotti adatti all’uso nei settori di aviazione e nell’industria spaziale (capitolo 88 del Sistema Armonizzato), a cui fanno eccezione i contratti conclusi entro il 26 febbraio 2022 ed eseguiti entro il 28 marzo 2022.
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