NCTS Fase 5: in vigore dal 21 Gennaio 2025

24/01/2025 di Easyfrontier

In conformità con le disposizioni della Circolare ADM 16/2024 e l'Avviso di ADM del 15 gennaio 2025, a partire dal 21 gennaio 2025 sono state introdotte nuove regole e requisiti per i documenti di transito. Tali modifiche mirano a rafforzare la tracciabilità e la sicurezza delle operazioni, adeguandosi agli standard europei e internazionali.

Una delle novità principali riguarda l’identità del mezzo di trasporto: non è più consentito, infatti, l'uso di indicazioni generiche come “CAMION”, “AEREO” o “RIMORCHIO” nei documenti di transito, misura introdotta per prevenire o rilevare eventuali sostituzioni del mezzo di trasporto durante il tragitto. Tuttavia, sono previste deroghe specifiche per il trasporto multimodale e per i soggetti certificati AEO.

Per quanto riguarda la sigillatura, è ora obbligatorio utilizzare sigilli conformi agli articoli 301 e 317 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (RE), che soddisfino i requisiti tecnici previsti dall'articolo 301, paragrafo 1.

L’utilizzo dei sigilli deve essere registrato in un apposito registro е nella procedura semplificata, che utilizza il Documento di Trasporto Elettronico (DTE) come dichiarazione doganale di transito (D3), i dati relativi alla sigillatura devono essere forniti solo se richiesti dall’ufficio doganale di partenza. Nei casi di trasporto aereo, marittimo o ferroviario, le compagnie potranno applicare proprie misure di identificazione. Inoltre, l'articolo 302, paragrafo 1, del RE prevede la possibilità di dispensa dalla sigillatura, applicabile sia a operazioni singole che a transiti ripetuti per merci omogenee, previa richiesta di autorizzazione all'ufficio doganale, accompagnata da descrizione dettagliata delle tipologie di merci che saranno assoggettate al transito con dispensa e fac-simile della documentazione contenente la descrizione particolareggiata della merce. In deroga, i soggetti AEO possono richiedere la dispensa allegando solo una dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, in alternativa alla descrizione dettagliata delle merci e al fac-simile della documentazione.

Un'altra novità importante riguarda la fine del periodo transitorio per il sistema NCTS-P5, che si conclude ufficialmente il 21 gennaio 2025. Da questa data, le dichiarazioni di transito devono includere informazioni dettagliate come l'importo della garanzia impegnata nel transito. Non essendo state fornite specifiche da ADM, si ritiene che l'importo debba essere stimato in base al GRN dell’obbligato principale, utilizzando un importo fisso per operazione o un’aliquota al kg.Inoltre, è obbligatorio indicare la dogana di frontiera, ossia il valico presso cui sarà presente il mezzo indicato, e, nei documenti di transito che non siano dichiarazioni TIR o che non seguano una dichiarazione di esportazione, le prime sei cifre del codice del Sistema Armonizzato (SA).

Va infine riportato almeno un documento di trasporto.

Con l’Avviso del 15 gennaio 2025, l’ADM comunica, inoltre, l’introduzione di due nuovi codici per le deroghe: il codice 67YY, che consente la dispensa dalla sigillatura dei transiti, e il codice 66YY, che permette di derogare all’indicazione dell’identificativo del mezzo di trasporto. Tali disposizioni consentono una maggiore flessibilità per gli operatori che si trovano in situazioni particolari o che rispettano determinati criteri.

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