“No Re-Export to Russia Clause”: per molti ma non per tutti!

22/03/2024 di Easyfrontier

Come ricordato più volte e da molti commentatori, a partire dal 20 marzo 2024, in forza dell'articolo 12 octies del Reg. (UE) 833/2014, così come aggiornato dal XII pacchetto di restrizioni verso la Russia, è obbligatorio prevedere contrattualmente il divieto di riesportazione verso la Russia di alcune specifiche categorie di beni.

L'obbligo va rispettato anche nel caso di trasferimenti senza passaggio di proprietà e qualunque sia la causa alla base dell'esportazione o del trasferimento.

L'articolo 12 octies va però letto con molta attenzione: infatti, i trasferimenti di beni verso i Paesi partner non sono minimamente interessati da tale obbligo. E i Paesi partner (elencati nell'Allegato VIII del Reg. (UE) 833/2014) sono Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda, Norvegia e Svizzera.

Inoltre, i beni interessati dall'obbligo in argomento sono esclusivamente quelli di cui agli Allegati XI, XX e XXXV, nonché i “prodotti comuni ad alta priorità” elencati nell’Allegato XL, da integrare con la list of common high priority items, reperibile qui. Nello specifico, l’Allegato XI comprende i veicoli di navigazione aerea o spaziale e loro parti (NC 88), componenti destinate all’aviazione, tra cui, ad esempio, le guarnizioni per freni (NC 6813 81 00) e gli oli idraulici per l’uso dei veicoli del capitolo 88 (NC ex 2710 19 83); l’Allegato XX i Carboturbi e additivi per carburanti; infine, l’Allegato XXXV comprende armi da fuoco e congegni simili che usano la deflagrazione della polvere (NC 9303). Nell’Allegato XL sono inclusi componenti destinati, di fatto, a garantire il funzionamento e l'equipaggiamento dei droni: fra questi, i Circuiti integrati elettronici, classificati alla VD 8542; gli Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing (NC 8517 6200 00); Unità per l'elaborazione dell'informazione, diverse da quelle delle sottovoci 8471 41 o 8471 49, che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: Unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita (NC 8471 5000 00) e Cuscinetti a sfere (NC 8482 10).

Restano pertanto fuori dalla portata della restrizione tutti gli altri beni, tra cui quelli riportati nell'Allegato VII e nell'Allegato XXIII, salvo il caso in cui essi coincidano con quelli descritti dall'allegato XL: infatti, in tal caso, se il bene è descritto anche nell'Allegato XL, si dovrà procedere a contrattualizzare il divieto di riesportazione.

Infine, l'art. 12 octies esclude da tale obbligo i contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023, che potranno essere eseguiti fino al 20 dicembre 2024 o fino alla loro data di scadenza, se anteriore. Se il contratto, invece, dovesse essere stato concluso dopo il 19 dicembre 2023, e la spedizione dei beni dovesse avvenire dopo il 20 marzo 2024, si dovrà provvedere a contrattualizzare il divieto di riesportazione verso la Russia.

Non tutte le operazioni di trasferimento (a seguito di vendita, esportazione), come abbiamo visto, implicano di contrattualizzare il divieto di riesportazione verso la Russia; ma è ancor più opportuno, oggi, prevedere un'analisi molto approfondita circa la classificazione esatta dei propri prodotti e, se anche essa fosse stata eseguita, va analizzato, in particolare, l'elenco dei prodotti riportati nell'Allegato XL, visto che tali prodotti sono sicuramente già stati ristretti all'esportazione da altri Allegati.

Le FAQ della Commissione hanno chiarito, alla FAQ 13, che, in ogni caso, sussiste un obbligo più ampio e generale, in termini di due diligence, che possa evitare alle imprese unionali di incappare nella violazione delle restrizioni: “Independently of the obligation established by Article 12g, operators should have in place strong due diligence frameworks to ensure sanctions compliance”.

L’opportunità di un'accurata due diligence, è da considerarsi sempre più attuale, vista la dimensione tutt'altro che irrilevante delle pratiche elusive talora inconsapevoli.

Per eventuali necessità di supporto in tema di restrizioni e attività da porre in essere per una corretta e sicura operatività commerciale, contattaci qui.



Hai bisogno di maggiori informazioni?

Compila il form o chiamaci al 051 4210459
i nostri consulenti sono pronti a rispondere alle tue domande

Iscrivendoti accetti che i tuoi dati vengano trattati secondo la nostra privacy-policy