L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha emanato la Circolare n. 33/2025, datata 18 dicembre 2025, per fornire un quadro operativo unitario e aggiornato sulla gestione delle richieste di prelievo dai contingenti tariffari. Il documento nasce dall’esigenza di integrare le istruzioni fornite negli ultimi anni e di rispondere alle richieste delle associazioni di categoria riguardanti la possibilità di rettificare o invalidare le dichiarazioni in caso di mancata o parziale assegnazione delle quote.
News Notizie in materia doganale
Nuove istruzioni ADM per la gestione dei contingenti tariffari: pubblicata la Circolare 33/2025
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha emanato la Circolare n. 33/2025, datata 18 dicembre 2025, per fornire un quadro operativo unitario e aggiornato sulla gestione delle richieste di prelievo dai contingenti tariffari. Il documento nasce dall’esigenza di integrare le istruzioni fornite negli ultimi anni e di rispondere alle richieste delle associazioni di categoria riguardanti la possibilità di rettificare o invalidare le dichiarazioni in caso di mancata o parziale assegnazione delle quote.
Le nuove disposizioni offrono agli operatori economici due opzioni procedurali distinte:
1. Procedura con sospensione dello svincolo
Questa modalità permette all’importatore di attendere l’esito della richiesta di prelievo prima che la merce lasci la dogana.
- Compilazione: il dichiarante deve inserire il codice “68YY” nel Data Element 2/2 della dichiarazione doganale. Tale inserimento sospende automaticamente lo svincolo.
- Gestione degli esiti: in caso di assegnazione pro-rata (parziale), l’operatore può scegliere se limitare l’importazione alla sola quota agevolata o importare tutto pagando i dazi pieni sulla parte eccedente. Se l’assegnazione è pari a zero, è possibile rinunciare all’operazione annullando la dichiarazione.
- Stato delle merci: se la dichiarazione viene rettificata o annullata, le merci tornano nella condizione precedente, come la temporanea custodia o il deposito doganale.
2. Procedura senza sospensione dello svincolo
In questo caso, la merce viene svincolata senza attendere l’esito della Commissione Europea. Tuttavia, se il contingente è in stato “critico”, il dichiarante è tenuto a costituire autonomamente una garanzia economica a copertura dei diritti doganali potenzialmente dovuti prima di trasmettere la dichiarazione. Nel caso in cui l’assegnazione della quota agevolata risulti parziale o nulla, l’autorità doganale avvia una procedura di regolarizzazione, sollecitando il pagamento dei dazi mancanti e la rettifica della bolletta doganale. Il mancato adempimento di tali obblighi entro i termini stabiliti comporta la notifica del debito e l’eventuale escussione immediata della garanzia prestata.
La circolare specifica che la sospensione dello svincolo non si applica alle merci arrivate via mare con presentazione preventiva prima dello sbarco. Un’attenzione particolare è rivolta all’importazione di prodotti in acciaio (Reg. UE 2019/159): per l’ultimo trimestre, se il contingente di un Paese è esaurito, è possibile attingere alle quote residue di altri Paesi. In questo caso, l’Ufficio doganale deve inserire manualmente la richiesta entro le ore 14:00 del giorno feriale successivo alla presentazione di essa per garantirne la validazione da parte della Commissione.
Le Direzioni Territoriali avranno invece il compito di vigilare sull’applicazione uniforme di queste regole, segnalando eventuali difficoltà operative alla Direzione Centrale.
Per ricevere maggiore supporto e assistenza, contattaci qui.