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Nuove linee guida su adempimento spontaneo e ravvedimento operoso

23/07/2026 -

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emanato la Circolare n. 19/2026, che sostituisce integralmente la precedente circolare 16/2026 per fornire chiarimenti operativi cruciali in merito alla revisione delle dichiarazioni doganali e all’istituto del ravvedimento operoso. Il provvedimento si inserisce in una strategia di riforma volta a rendere il Fisco meno burocratico, favorendo la compliance volontaria e un rapporto collaborativo tra Amministrazione e contribuente.

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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emanato la Circolare n. 19/2026, che sostituisce integralmente la precedente circolare 16/2026 per fornire chiarimenti operativi cruciali in merito alla revisione delle dichiarazioni doganali e all’istituto del ravvedimento operoso. Il provvedimento si inserisce in una strategia di riforma volta a rendere il Fisco meno burocratico, favorendo la compliance volontaria e un rapporto collaborativo tra Amministrazione e contribuente.

Tra le principali novità, la circolare conferma l’estensione organica del ravvedimento operoso ai diritti doganali, superando le incertezze interpretative del passato e allineando la normativa doganale al regime generale delle sanzioni tributarie. Questo strumento permette di regolarizzare violazioni amministrative e, in specifici casi, può determinare l’estinzione del reato o costituire una causa di non punibilità sul piano penale, a patto che il pagamento (tributo, sanzione ridotta e interessi) sia integrale.

Un punto cardine riguarda l’esimente dalla sanzione: i contribuenti possono richiedere la revisione della dichiarazione doganale entro 3 anni dallo svincolo delle merci. Se l’istanza è presentata prima di aver avuto “formale conoscenza” di accessi, ispezioni o verifiche, opera l’esimente totale dalla sanzione. Inoltre, se la revisione avviene entro 90 giorni dallo svincolo, il contribuente beneficia anche dell’esimente dal pagamento degli interessi moratori.

Sul piano operativo, la circolare specifica le modalità di pagamento:

  • I maggiori diritti doganali e gli interessi possono essere liquidati in dichiarazione con addebito su conto di debito.
  • Le sanzioni devono invece essere corrisposte tramite bonifico bancario, e il ravvedimento si considera perfezionato solo al momento dell’effettivo accredito sul conto dell’Ufficio doganale.

Viene inoltre chiarito l’utilizzo del cumulo giuridico per violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. In sede di ravvedimento operoso, il cumulo è applicabile solo per violazioni della medesima norma commesse all’interno del medesimo periodo d’imposta (anno solare).
Infine, il documento affronta il tema del ravvedimento parziale: se il versamento effettuato è insufficiente rispetto al dovuto, il ravvedimento non decade interamente, ma si considera perfezionato per la quota parte proporzionata a quanto corrisposto. L’Agenzia specifica che differenze minime di calcolo non comporteranno la decadenza del beneficio, ma l’ufficio richiederà semplicemente l’integrazione della differenza in un’ottica di efficienza amministrativa e buona fede.

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